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La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 8430/46/15,depositata il 22 ottobre 2015, ha stabilito che acquistare e rivendere moduli cablati, ossia impianti idonei a produrre energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, sono operazioni da assoggettare all’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, assimilando dal punto di vista fiscale i singoli moduli agli impianti di produzione dell’energia elettrica.
Oggetto della controversia è la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’errata applicazione dell’aliquota IVA del 10%, al posto di quella ordinaria, sulle cessioni di moduli fotovoltaici senza la dichiarazione di destinazione finale di uso del bene.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, i beni oggetto di compravendita non costituivano “impianti”, ma essi andavano considerati solo componenti degli stessi, sottoposti alla disciplina del successivo n. 127-sexies. Perciò, richiamando la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 269 del 27 settembre 2007, si segnalava come venisse considerata condizione necessaria, “per godere dell’aliquota agevolata”, la previa dichiarazione di utilizzo dei cessionari.
La società ricorrente, invece, riteneva applicabile ai moduli fotovoltaici l’aliquota ridotta, pari al 10%, “in quanto il singolo modulo era idoneo a produrre energia senza ulteriori interventi”.
Con la sentenza in commento, i giudici condividono l’impostazione della società, ritenendo applicabile l’aliquota IVA del 10%, in quanto i moduli fotovoltaici sono strumenti idonei a produrre energia elettrica solare.
Viene condivisa anche l’interpretazione offerta dal contribuente in merito al n. 127-sexies della Tabella A, parte III del Decreto IVA, che ha ritenuto comunque applicabile la disposizione anche se la società non si è fatta rilasciare una dichiarazione di utilizzo dei moduli fotovoltaici da parte delle società acquirenti. L’errore interpretativo dell’Agenzia, secondo i giudici, dipende da un difetto di valutazione circa la natura del bene ceduto.
Le celle di silicio, infatti, costituiscono il componente fondamentale di un impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaica il quale può essere utilizzato anche in aggregato ad altri prodotti finiti.
In conclusione, quindi, il bene oggetto delle cessioni contestate rientra nell’ambito applicativo dell’aliquota agevolata del 10%, in quanto tanto le singole celle di silicio quanto l’intero pannello fotovoltaico hanno natura di “beni finiti”, beni per cui il processo produttivo è terminato.
Beni, quindi, assimilabili ai “piccoli impianti”, ma diversi dalle materie prime e dai semilavorati a cui va applicata l’aliquota ordinaria.