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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2016 di ieri ha chiarito che i pannelli fotovoltaici NON integrati con il fabbricato e funzionali alla produzione di energia, non concorrono a formare la rendita catastale dell’immobile.
L’amministrazione ha sostanzialmente condiviso quanto già affermato dagli esperti di Consulenzaagricola.it che nei giorni scorsi avevano invocato l’applicazione della disciplina degli “imbullonati” anche per i pannelli fotovoltaici installati sui capannoni, quali ad esempio le stalle ad uso agricolo.
Il comma 21 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) esclude dalla determinazione della rendita catastale dei fabbricati strumentali a destinazione speciale (appartenenti alle categorie catastali D ed E) gli impianti fissi, funzionali allo specifico processo produttivo.
In particolare la disposizione prevede che la determinazione della rendita di questi immobili sia effettuata con il metodo della “stima diretta” tenendo conto del valore del suolo, delle costruzioni e dei soli impianti che accrescono la qualità dell’unità immobiliare, con esclusione, appunto, delle strutture fisse ivi contenute aventi funzioni produttive.
Gli impianti fotovoltaici collocati sui tetti dei fabbricati rurali strumentali e destinati alla produzione di energia, sono un esempio evidente di tale fattispecie; infatti, come chiarito dalla stessa Amministrazione, se aumentano il valore dell’immobile di almeno il 15% il loro valore deve essere computato nella determinazione della rendita catastale.
L’agenzia delle Entrate con la circolare di ieri ha confermato l’orientamento dei nostri esperti e ha precisato che l’impianto fotovoltaico è ininfluente ai fini della determinazione della rendita quando non ha alcuna funzione strutturale nell’immobile.
In sostanza, contribuiscono ad incrementare la rendita dell’immobile i pannelli solari (ma il concetto vale anche per quelli fotovoltaici), “integrati” sui tetti o nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la superficie cui sono connessi.
Al fine di definire quando un impianto può definirsi “architettonicamente integrato”, la circolare richiama quanto previsto dall’articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e, in particolare, le tipologie specifiche 2, 3 e 8 individuate dall’allegato 3 allo stesso decreto.
A titolo esemplificativo devono essere considerati “integrati” gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono un tutt’uno con le superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, quali, ad esempio:
- le pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi supporti;
- le porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali che permettono l’illuminazione naturale di uno o più vani interni;
- le finestre i cui moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse.
In virtù degli esempi riportati si può trarre un principio univoco, gli impianti fotovoltaici sono esclusi dalla rendita solo se sono destinati unicamente alla produzione di energia, non devono quindi fungere in alcun modo da copertura, o da protezione delle intemperie.
Rimangono invece esclusi dalla disciplina degli “imbullonati” (quindi dotati di rendita) gli impianti fotovoltaici collocati a terra e sui lastrici solari di proprietà di soggetti terzi.