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In linea di principio, affrancare un maggior valore della partecipazione non riduce in alcun modo il costo dell’assegnazione o della cessione agevolata dei beni ai soci, mentre nella trasformazione agevolata in società semplice può essere utile solo nell’eventualità di future cessioni di quote.
Gli spazi per usufruire di entrambe le opportunità concesse dalla Legge di Stabilità sembrano inesistenti, tuttavia, se le Entrate confermeranno gli orientamenti già assunti in passato, qualche possibilità ci potrebbe essere.
In linea generale, l’assegnazione deve seguire la proporzionalità delle quote di partecipazione dei soci, che non sempre, però, rispetta la ripartizione con cui le parti vorrebbero attribuirsi i beni.
Può accadere, ad esempio, che gli accordi prevedano che al socio con una quota di partecipazione del 50%, vada attribuito un bene che rappresenti l’80% del valore complessivo dei beni assegnati, mentre all’altro socio (anch’egli titolare del 50% delle quote) si è deciso di attribuire un bene che rappresenta il restante 20 per cento.
Con la circolare n. 40/E/2002 l’Agenzia ha chiarito che “la percentuale di partecipazione rilevante ai fini dell’assegnazione è quella esistente alla data dell’assegnazione medesima, ma non è necessario l’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2001 (oggi 30 settembre 2015) alla data dell’assegnazione al socio”.
Se l’Amministrazione confermerà il richiamato orientamento i soci che partecipano all’assegnazione agevolata devono essere tali già alla data di riferimento (30 settembre 2015) ma non occorre che la proporzione della partecipazione resti la medesima sino al momento dell’assegnazione, potendo verificarsi tanto un recesso quanto una cessione di quote tra soci.
Ciò significa che, prima dell’assegnazione, i due soci possono far coincidere la proporzione delle quote possedute con quella dei beni che intendono assegnare, attraverso (ad esempio) una cessione del 30% da un socio all’altro.
Chi cede, in questo caso, avrà tutto l’interesse ad affrancare il valore di questo 30% di partecipazione che intende cedere, tramite perizia asseverata e pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8 per cento.