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L’attività agrituristica rientra nell’ambito delle attività agricole connesse ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 c.c., in quanto attività “diretta alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Il necessario legame con l’attività agricola principale è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione che con la recente sentenza n. 16685/2015 ha affermato che l’agriturismo è tale se sussiste la qualità di imprenditore agricolo da parte di chi lo esercita e se esiste un rapporto di connessione tra agriturismo e attività agricola principale, la quale deve mantenere comunque carattere di principalità.
Nell’ambito dell’agriturismo, così come disciplinato dall’art. 2, comma 3, della L. 96/2006, possono rientrare attività di ospitalità, somministrazione di cibi e bevande, degustazioni ed altre attività di tipo ricreativo, culturale, didattico o sportivo.
Con l'emanazione della legge 141/2015 il legislatore ha inteso promuovere la multifunzionalità agricola qualora questa sia rivolta alla produzione di una utilità sociale. L'articolo 2, comma 1, individua come attività di agricoltura sociale, quelle dirette a realizzare;
a) inserimento sociolavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Pur essendo qualificate civilisticamente come attività connesse, non è ancora chiaro quale debba essere l’inquadramento fiscale dell’agricoltura sociale. Infatti, alcuni vorrebbero assimilare questa attività all’agriturismo, mentre a nostro avviso sarebbe opportuno inquadrarla nell’ambito dei servizi in agricoltura di cui all’art. 56 bis del TUIR.
Il regime fiscale dell’agriturismo è invece concretamente delineato dall’art. 5 della L. 431/1991 che prevede un regime agevolato per le imprese che svolgono questo tipo di attività: per tali soggetti il reddito imponibile è determinato forfettariamente applicando un coefficiente del 25% sui ricavi conseguiti al netto dell’IVA. Tale regime, però, non è applicabile a società di capitali ed enti commerciali che determinano il reddito agrituristico in via analitica.
I limiti soggettivi di cui sopra, invece, non si riscontrano ai fini IVA. Sull’imposta sul valore aggiunto è prevista, a titolo di detrazione forfettaria, una riduzione pari al 50% dell’ammontare dell’imposta calcolata nei modi ordinari.
In materia di IRAP, invece, l’azienda agrituristica non è interessata dalle novità della Legge di Stabilità 2016 che prevedono l’esonero da tale imposta per tutti i soggetti che esercitano attività agricola ex art. 32 del TUIR. Pertanto, l’attività di agriturismo sconterà l’imposta nella misura ordinaria indipendentemente dalle modalità della sua determinazione.