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A seguito dei chiarimenti richiesti da Confagricoltura nella persona del responsabile fiscale Nicola Caputo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota prot. 20535 del 23 maggio 2016 ha offerto importanti chiarimenti in merito ad alcuni casi controversi aventi ad oggetto l’esenzione IMU per i terreni agricoli introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Esenzione IMU per i familiari coadiuvanti dell’imprenditore agricolo
Il familiare coadiuvante coltivatore diretto che risulta proprietario o comproprietario di terreni agricoli può usufruire dell’esenzione IMU anche se i terreni sono condotti dall’impresa di cui è titolare un altro componente della famiglia.
Affinché operi l’esenzione è però necessario che vengano rispettati entrambi i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2016:
- Requisito oggettivo: il familiare coadiuvante ha il possesso del terreno (proprietà o comproprietà) e lo conduce prestando la propria opera nell’ambito dell’azienda agricola di cui è titolare altro membro della famiglia coltivatrice.
- Requisito soggettivo: il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall’art. 11 della legge n. 9 del 1963.
Ovviamente l’esenzione IMU non potrà trovare applicazione per i terreni agricoli che il coadiuvante concede in affitto a terzi, visto che in tal caso viene meno il requisito soggettivo della conduzione diretta del terreno.
Confermata l’esenzione IMU per i terreni concessi in affitto alle società di persone
Con la nota in commento il Ministero ha inoltre confermato che l’esenzione IMU si applica anche nel caso in cui i coltivatori diretti e IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Detta conclusione, che ricalca quanto già precisato dal Ministero con la circolare 3DF del 2012, discende dall’applicazione dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 228/2001, il quale stabilisce che “ai soci della società di persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a tiolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”.