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Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo collegato agricolo, approvato il 6 luglio al Senato, c’è senza dubbio la modifica della legge 817/1971 che disciplina la materia della prelazione agraria.
L’art. 1 comma 3 del collegato, infatti, introduce un nuovo comma 2-bis all’art. 7 della predetta L. 817/1971, in base al quale si stabilisce che la prelazione spetta anche “all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.
Tale previsione ricalca in maniera perfetta la disposizione del comma precedente che attribuisce il diritto di prelazione al confinante coltivatore diretto, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina tradizionale.
La modifica normativa, invece, non scalfisce l’altro tipo di prelazione agraria, quello previsto dall’art. 8 della L. 590/1965 che attribuisce il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso o concessione di enfiteusi di fondi sui quali è in essere un contratto di locazione con un coltivatore diretto (non per lo IAP), se questi conduce il fondo da almeno un biennio e rispetta i criteri dimensionali previsti (l’estensione non può essere superiore al triplo della capacità produttiva del conduttore e della sua famiglia).
L’estensione del diritto di prelazione anche al confinante IAP rappresenta comunque un chiaro segnale del crescente ruolo e valore che tale soggetto sta sempre più assumendo all’interno del mondo agricolo.
Si rammenta che l’imprenditore agricolo professionale è colui che, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, essendo in possesso delle competenze e conoscenze professionali necessarie, dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo ricavandone almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
Lo IAP rappresenta il il futuro dell’agricoltura e sta letteralmente sorpassando la figura tradizionale di coltivatore diretto, la quale è indissolubilmente legata al lavoro manuale nei campi.
L’imprenditore agricolo professionale, invece, è un soggetto che si dedica in maniera imprenditoriale all’attività agricola: si ricorda che la qualifica di IAP può essere ottenuta anche da una società, inserendo semplicemente tra gli amministratori di una società di capitali ovvero tra i soci di una società di persone (gli accomandatari nelle SAS) un soggetto possessore della qualifica.
Si tratta quindi di un soggetto dinamico, che talvolta può avere anche ingenti risorse e possibilità di investire in nuove produzioni e processi produttivi. Un soggetto a cui, negli anni, si stanno pian piano estendendo tutti i benefici originariamente previsti per il coltivatore diretto: la prelazione rappresenta solo l’ultimo capitolo, di un processo che ha visto l’introduzione di un numero sempre maggiore di facilitazioni e semplificazioni anche, per citare un esempio, in materia di agevolazioni PPC.
Tale sviluppo, un po’ alla volta, porterà alla sostituzione della figura del coltivatore diretto con quella dell’imprenditore agricolo professionale e da tale cambiamento potrebbe passare molto del futuro dell’agricoltura.