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Con la riforma del 2001 (legge di orientamento per l’agricoltura) è stato riconosciuto per legge il carattere multifunzionale dell’impresa agricola.
L’art. 2135 del codice civile, riscritto dall’art. 1 del D. Lgs 228/2001, ha ampliato il regime delle attività connesse, conferendo, tra l’altro, all’imprenditore agricolo, la facoltà di fornire servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
È bene sottolineare che la multifunzionalità non va intesa come esclusivo interesse dell’imprenditore agricolo, ma anche come interesse e valore collettivo. La sistemazione e manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, la promozione e valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, sono le principali funzioni “economico-sociali” della multifunzionalità secondo la visione del legislatore del 2001.
La multifunzionalità è stata ribadita in provvedimenti legislativi successivi, riconoscendola all’attività di impollinazione (legge 313/2004), alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e alla produzione di carburanti da fonti vegetali (legge n. 266/2005 e legge n. 296/2006).
La legge 18/8/2015 n. 141, recante disposizioni sull’Agricoltura Sociale, ha riconosciuto che le attività esercitate dall’imprenditore agricolo finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività connesse ai sensi del 2° comma dell’art. 2135 c.c.
All’Agricoltura Sociale è affidato lo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
La legge n. 141/2005 definisce le attività di Agricoltura Sociale quelle relative a:
- inserimento di persone disabili, lavoratori svantaggiati, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali per le comunità locali (promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e servizi utili per la vita quotidiana);
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche attraverso l’ausilio di animali allevati e coltivazione delle piante;
- progetti finalizzati all’educazione ambientale e culturale, alla salvaguardia della biodiversità, alla conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
Per poter esercitare l’attività di Agricoltura Sociale occorre rispettare i requisiti minimi richiesti da un apposito decreto ministeriale (non ancora emanato) e dai provvedimenti attuativi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, occorrerà ottenere il riconoscimento di Operatore di Agricoltura Sociale. Chi esercita già tale attività da almeno due anni, sulla base di norme regionali preesistenti, potrà ottenere un riconoscimento provvisorio.
Non esistono agevolazioni specifiche per questa attività a favore dell’imprenditore agricolo, salvo quelle previste dalle normative socio-sanitarie e di inserimento o reinserimento di persone svantaggiate.
La legge prevede che i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali già esistenti sul fondo destinati all’attività di Agricoltura Sociale mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.
Ai fini fiscali, le prestazioni di servizi rese nell’ambito dell’Agricoltura Sociale usufruiscono dei regimi forfetari previsti per le attività connesse dall’art. 56-bis del TUIR (determinazione del reddito nella misura del 25%) e dall’art. 34-bis del Dpr 633/72 (detrazione forfetaria IVA del 50 per cento).
Tali regimi forfetari possono essere già utilizzati dagli imprenditori agricoli che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di Operatore di Agricoltura Sociale. Per gli altri occorrerà attendere i provvedimenti attuativi, necessari per il riconoscimento di questa qualifica.
Alle prestazioni socio-sanitarie eseguite in regime di convenzione o accreditamento con le Regioni o ASL si applicano specifiche norme di esenzione da IVA.