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Ultimamente, si è molto diffusa l’abitudine di cedere a terzi l’uso della propria abitazione o di altri immobili privati per lo svolgimento di cerimonie nuziali, banchetti, meeting, feste di laurea o di compleanno, ovvero per organizzare manifestazioni culturali, politiche, commerciali, sportive o altro.
Dette cessioni d’uso hanno spesso brevissima durata, una giornata o anche meno, e rappresentano un’interessante opportunità per i proprietari di immobili storici o ville in campagna: sempre più persone, infatti, cercano luoghi particolari per organizzare i propri eventi.
Normalmente il proprietario dell’immobile, si limita a concedere in affitto l’immobile a persone fisiche, associazioni o ditte, che lo utilizzano per determinate cerimonie, senza alcun personale intervento diretto o indiretto, né offrire alcun servizio ai locatari.
Questi ultimi, quindi, assumono l’onere di curare direttamente l’organizzazione della manifestazione: sia per eventuali intrattenimenti danzanti, musicali ovvero per spettacoli riservati a persone provviste di invito; ma anche per l’attività di somministrazione di cibi e bevande, rivolgendosi a ditte di catering, che provvedono a preparare e somministrare, a propria cura, appunto, gli alimenti e le bevande.
Fatta questa debita premessa, andiamo ad individuare se e quali tipologie di autorizzazioni sono necessarie per l’attività in esame.
In primo luogo, si ritiene che il proprietario dell’immobile in locazione non deve richiedere alcuna autorizzazione amministrativa, in ordine alla legge 287/1991, fino a quando non esercita attività di somministrazione.
Pertanto, nel caso in cui l’attività sia limitata alla sola locazione degli spazi senza la fornitura di alcun servizio, si ritiene che il proprietario debba assolvere, esclusivamente, agli obblighi di natura fiscale per il rilascio della ricevuta o dell’eventuale fattura per la locazione dell’immobile.
Ovviamente, qualora venga effettuato un servizio di catering ovvero somministrazione al domicilio del consumatore (nella fattispecie il domicilio si individua nella casa ove si svolge il banchetto o la manifestazione), la società che fornisce il servizio, dovrà essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal comune dove ha sede la ditta per l’attività di somministrazione alimenti e bevande al domicilio del consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L. 287/1991.
Qualora vi siano locali adibiti all’ attività di somministrazione, di deposito attrezzature ed alimenti, nonché per le cucine (se in uso) è necessario il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e il rilascio del relativo nulla osta da parte della struttura sanitaria competente.
Anche nel caso in cui venga fornita la disponibilità e l’uso delle cucine con le attrezzature per l’eventuale preparazione o riscaldamento di alimenti preparati altrove, si richiede altresì il possesso della registrazione sanitaria ex Regolamento Cee 852/2004, che ha sostituito l’autorizzazione sanitaria.
Si ricorda, infine, che il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 556099 dell’11 novembre 1998 ed il Ministero dell’Interno con Parere n. 559/C.11604.12000.A.(17) 4 del 6 luglio 2000, con decisione praticamente univoca hanno concordato nel ritenere che per il proprietario dell’edificio non è richiesta alcuna autorizzazione per l’attività espletata nello stesso.
A completezza d’argomento, si riporta un passo della risoluzione del M. S. E. innanzi indicata:
“l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è imputabile al soggetto che si limita ad affittare i saloni ed il giardino della propria abitazione a persone fisiche che usano la suddetta per particolari cerimonie quali matrimoni, lauree, feste dei 18 anni […] a condizione che si rivolgono a ditte di catering autorizzate che provvedono alla fornitura e somministrazione di quanto concordato con l’organizzatore della festa o manifestazione”.
In ordine, poi, alla capacità ricettiva della struttura, può essere necessaria la conformità alle norme in materia di prevenzione incendi con la richiesta della prescritta certificazione da parte dei Vigili del Fuoco. In particolare, si evidenzia che i locali con capienza superiore a 100 persone, individuati nell’elenco allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, sono assoggettati alle norme di prevenzione incendi stabilite nel Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996.
Dal punto di vista fiscale si consiglia al proprietario dell’immobile di redigere un apposito contratto che evidenzi chiaramente obblighi e doveri nonché le relative responsabilità.
In ogni caso sarà sempre e comunque preferibile da parte del proprietario dell’immobile stipulare un’assicurazione per i possibili danni alla struttura locata e a terzi.
Nel caso anche di pernottamento di alcuni ospiti nell’immobile si potrebbe parlare di affittacamere a condizione che nell’abitazione che si intende affittare il proprietario dell’immobile abbia o la residenza o il domicilio fiscale.
In tutte le Regioni l’avvio dell’attività di affittacamere è subordinata alla presentazione telematica della SCIA allo sportello SUAP del Comune presso il quale viene aperta l’attività.
Inoltre l’affittacamere, come ogni altra struttura ricettiva, è tenuta a comunicare alla locale autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli ospiti.
Dal punto di vista fiscale l’attività di affittacamere:
MUSICA E SPETTACOLI
Qualora in occasione di organizzazioni di eventi o manifestazioni ci sia anche l’utilizzo di musica o l’esibizione di artisti, allora occorre anche il permesso della SIAE.
Il permesso SIAE è un'autorizzazione all'esecuzione o alla riproduzione di opere protette da diritti d'autore ed è finalizzato al versamento dei diritti economici che devono essere corrisposti agli autori delle opere.
Quindi, ogni qual volta si tiene un'esibizione musicale in un locale pubblico o privato è necessario richiedere il permesso SIAE: è bene sapere che si considerano pubblici anche locali come ville e sale storiche affittate e comunque qualsiasi luogo provvisto di vie di fuga, dispositivi antipanico, etc.
Il diritto d'autore non si paga esclusivamente in due casi specifici:
Questa opportunità, ai più sconosciuta, permette di evitare, ad esempio, durante i matrimoni, il costo del permesso SIAE per la musica in chiesa (per ogni luogo che ospita un'esibizione musicale è necessario avere un permesso Siae).
È fondamentale, quindi, richiedere preventivamente i brani ai musicisti, avendo l'accortezza di fargli scegliere arie di compositori deceduti più di 70 anni fa, eseguiti nella versione originale e non in una versione rielaborata da un compositore ancora tutelato.
Queste in definitiva le principali regole da rispettare fermo restando che, in ogni caso, queste attività, ritenute atipiche, sono sempre e comunque soggette al controllo di funzionari che in ogni caso potrebbero interpretare le norme in maniera difforme da quanto sopra indicato.