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Il decreto legge. 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
In sede di conversione, le numerose disposizioni di carattere fiscale, illustrate nelle circolari n. 337 del 4 novembre e n. 358 del 25 novembre u.s., sono state ulteriormente aumentate.
Si riepilogano le principali disposizioni, integrate con le novità introdotte dalla legge di conversione.
Soppressione di Equitalia
A decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte.
Dalla stessa data l’esercizio delle funzioni di riscossione sarà svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate - Riscossione”, la cui attività sarà monitorata dall’Agenzia delle entrate.
Detto ente subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ed anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
Definizione agevolata delle cartelle esattoriali
La norma consente la definizione agevolata, senza pagamento di sanzioni ed interessi, relativa ai ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
Le somme dovute devono essere versate:
- per il 70% nel 2017, con un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per il 30% nel 2018, con un massimo di due rate di pari importo, con scadenza nei mesi di aprile e settembre.
L’importo delle rate in scadenza dal 1° agosto 2017 deve essere maggiorato degli interessi nella misura (attuale) del 4,5% annuo.
L’istanza per la definizione agevolata deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.
Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione deve comunicare a coloro che hanno presentato l’istanza l’ammontare delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, specificando, per ciascuna, il giorno ed il mese di scadenza.
La definizione delle multe stradali è limitata alle sole sanzioni.
E’ prevista la facoltà per i Comuni di approvare una sanatoria, limitata soltanto alle e sanzioni, per i tributi direttamente riscossi, con riferimento agli anni dal 2010 al 2016.
Potenziamento della riscossione
Dal 1° gennaio 2017, al fine di potenziare le attività di riscossione, l’Agenzia delle entrate e, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle entrate – Riscossione, potranno utilizzare le banche dati e le informazioni anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
Ai medesimi fini, potranno acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti e fornitori) viene sostituita con l’obbligo di trasmettere, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, all’Agenzia delle entrate in via telematica i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 settembre, in luogo del 30 agosto, e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Pertanto, le scadenze sono le seguenti:
Per il primo anno di applicazione la comunicazione riguarda il semestre gennaio-giugno 2017, e deve essere inviata entro il 25 luglio 2017.
I dati da trasmettere in forma analitica all’Agenzia delle entrate, secondo modalità che dovranno essere definite con apposito provvedimento, comprendono almeno:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Non è più previsto l’invio dei dati relativi ai corrispettivi se di importo superiore o uguale a 3.600 euro.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati le sanzioni sono state ridotte da 25 euro a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione dei dato o la loro correzione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Produttori agricoli esonerati
I produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, erano già soggetti all’adempimento relativo all’elenco clienti e fornitori.
L’attuale disposizione modifica in parte l’obbligo per i produttori agricoli esonerati.
Infatti, la norma prevede, per le operazioni attive, l’invio delle “fatture emesse” (per i produttori agricoli esonerati trattasi delle “autofatture” emesse dagli acquirenti), mentre per le operazioni passive prevede l’invio delle fatture “ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Al riguardo, si osserva che i produttori agricoli esonerati non sono tenuti agli obblighi di registrazione, con la conseguenza che la comunicazione dovrebbe comprendere soltanto le autofatture ricevute, e cioè fatture emesse dai loro acquirenti.
In ogni caso, sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli esonerati situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, cioè nelle zone situate ad una altitudine non inferiore a 700 metri.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Il nuovo adempimento, denominato “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, comprese quelle a credito.
I soggetti che esercitano più attività con contabilità separate presentano una sola comunicazione, riepilogativa per ciascun periodo.
Le scadenze sono le stesse della Comunicazione delle fatture.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione minima è stata ridotta da 5.000 euro a 500 euro, e quella massima da 50.000 euro a 2.000, ridotta alla metà se l’invio o la correzione dei dati viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Sono esonerati dalla presentazione i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
In linea generale, pertanto, sono tenuti all’obbligo i produttori agricoli, anche nell’ipotesi di liquidazioni a “zero”, cioè quando l’aliquota ordinaria applicata alle cessioni di beni è pari alla percentuale di compensazione.
Non sono, invece, obbligati i produttori agricoli esonerati in quanto non presentano la dichiarazione annuale IVA e non effettuano liquidazioni periodiche.
Crediti d’imposta
In riferimento ai nuovi adempimenti è attribuito una sola volta, per l’adeguamento tecnologico, un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, e spetta solo ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Ai soggetti che, entro il 31 dicembre 2017, inviano i dati delle fatture in via telematica all’Agenzia delle entrate è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a 50 euro.
Termini di decadenza
Per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, i termini di decadenza dell’azione accertatrice, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, sono ridotti di due anni (quattro anni invece di sei).
Adempimenti soppressi
Dal 1° gennaio 2017 sono soppresse:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori che svolgono attività di locazione e noleggio;
- i modelli INTRA relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- le comunicazioni black-list.
Dichiarazione annuale IVA
A partire dal 2018, quindi in riferimento alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017, il termine di presentazione è fissato tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.
Resta invariato il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2016, che andrà presentata entro il mese di febbraio del 2017.
L’eventuale versamento risultante dalla dichiarazione annuale può essere effettuato entro il 16 marzo ovvero entro il 30 giugno, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Inoltre, come per la dichiarazione dei redditi, è possibile spostare il versamento al 30 luglio, maggiorando le somme dovute, già comprensive dello 0,40%, di un ulteriore 0,40%.
Dichiarazioni integrative a favore
a) redditi – Irap – sostituti di imposta
Le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori o omissioni entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento non solo nel caso di integrativa “a sfavore”, ma anche nell’ipotesi di dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente, nella quale viene indicato un minore reddito, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione; tuttavia, se la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
b) imposta sul valore aggiunto
Anche la dichiarazione IVA può essere integrata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, con l’avvertenza che se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può:
- essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione;
- chiesto a rimborso, in presenza dei prescritti requisiti.
Se, invece, la dichiarazione integrativa è presentata oltre il suddetto termine, l’eventuale credito può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, i prescritti requisiti, ovvero utilizzato in compensazione per eseguire i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quelli in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Per tutte le dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore, è stabilito che i termini di accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma per i soli elementi oggetto dell’integrazione.
Partite IVA inattive
Tra le varie misure di semplificazioni si segnala la norma riguardante la chiusura delle partite IVA inattive da almeno tre anni.
La nuova procedura prevede la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Amministrazione finanziaria, risultano non aver esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività di impresa, arti o professioni.
Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle nuove norme, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, è stata eliminata la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, in precedenza fissata nella misura da 500 a 2.000 euro, ridotta ad un quinto del minimo (100 euro) se il contribuente provvedeva alla regolarizzazione entro trenta giorni dall’invito dell’Ufficio.
Certificazione unica
È stato posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica dei sostituti d’imposta.
Il nuovo termine si applica dall’anno 2017 con riferimento alle certificazioni relative al periodo d’imposta 2016.
La semplificazione appare di portata limitata, in considerazione del fatto che è rimasto immutato il termine del 7 marzo per l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle entrate.
Versamenti IRPEF e IRAP
Il termine per il versamento del saldo IRPEF ed IRAP è stato spostato dal 16 giugno al 30 giugno, con facoltà di pagare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Il nuovo termine si applica dall’anno 2017 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016.
Scomputo delle ritenute d’acconto
Le ritenute alla fonte a titolo di acconto che sono state operate nell’anno successivo a quello di competenza, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomputate, a scelta del contribuente, dall’imposta relativa al periodo di competenza ovvero dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.
Prelevamenti da conto corrente
E’ stata eliminata la presunzione legale in base alla quale i prelevamenti bancari non giustificati effettuati dai professionisti costituiscono compensi non dichiarati.
La presunzione rimane per le imprese, ma solo in relazione ai prelevamenti bancari, non giustificati e non risultanti dalle scritture contabili, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e, comunque, superiore a 5.000 euro mensili.
Operazioni con San Marino
È stata soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte di operatori economici italiani.
La norma trova applicazione con riferimento alle comunicazione relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.
F24 cartacei
Viene soppresso l’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico per pagamenti di importo superiore a 1.000 euro; obbligo che era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, lett. c), del D.L. n. 66/2014, disposizione ora abrogata.
Anche per importi superiori a detta soglia, ed a condizione che nel modello non siano presenti crediti utilizzati in compensazione, sarà possibile l’utilizzo del modello F24 cartaceo da presentare in banca, alla posta o presso un agente della riscossione, ma esclusivamente per le persone fisiche non titolari di partita IVA.
L’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline resta in vigore per gli F24 a “saldo zero”, mentre per quelli con compensazioni, ma a saldo positivo, è possibile utilizzare anche i servizi di home banking del proprio istituto di credito.
Rimborsi IVA
Il limite per la richiesta del rimborso IVA senza la prestazione di specifiche garanzie e senza la necessità del visto di conformità e del rilascio della dichiarazione sostitutiva è stato elevato da 15.000 euro a 30.000 euro.
Presentazione del modello 730
Il termine di scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei redditi – Modello 730 – da parte dei contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata è stato fissato al 23 luglio.
Entro lo stesso termine possono trasmettere le dichiarazioni da loro compilate i CAF ed i professionisti abilitati, a condizione che, entro il 7 luglio, abbiano già trasmesso l’80% delle dichiarazioni stesse.
Studi di settore
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno aboliti e sostituiti da nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.