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I provvedimenti di fine anno hanno introdotto importanti novità per il settore agricolo, fra cui un’ampia rosa di disposizioni che riguardano quegli imprenditori agricoli che determinano i propri redditi in maniera analitica (costi ricavi).
Come noto, la maggior parte delle imprese agricole determina i propri redditi su base catastale, ma esistono anche operatori agricoli che determinano i redditi a bilancio: si pensi, ad esempio, alle persone fisiche e alle società semplici che esercitano attività di agriturismo e hanno rinunciato al regime forfettario, oppure a tutte le società agricole diverse dalle società semplici che non hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale.
IPER E SUPERAMMORTAMENTO
Tra i benefici a cui possono avere accesso tali soggetti ci sono il superammortamento (140%) e l’iperammortamento (250%) grazie a cui, come avevamo già scritto, le aziende potranno acquistare beni strumentali nuovi (purché acquistati nel 2017), usufruendo della possibilità di imputare un maggior costo ai fini dell’ammortamento. Tra i beni oggetto dell’iperammortamento ci sono anche i robot per la mungitura dei bovini da latte (Allegato A della L. 232/2016).
Si segnala che, per le aziende di allevamento che eccedono i limiti di cui all’art. 32 del TUIR (ossia quelle aziende in possesso di terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari) e che, per tale quota, hanno optano per la determinazione analitica del reddito, la maggiorazione degli ammortamenti spetta solo per la quota corrispondente agli animali eccedenti e non coperti dal reddito agrario.
IRI
Un’altra novità che può interessare le aziende agricole produttive di reddito d’impresa è la possibilità di opzione per l’IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese) prevista dal nuovo art. 55 bis del TUIR, che fornisce la possibilità ad imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria di optare per una tassazione fissa del 24% sui redditi prodotti, decurtati dagli utili prelevati dal socio o dall’imprenditore (i quali restano soggetti ai rispettivi scaglioni IRPEF).
Si segnala, comunque, che tale opzione non pare particolarmente conveniente per le società agricole che determinano i redditi su base catastale (Snc e sas in opzione), in quanto colpirebbe solo i redditi fondiari, mentre gli utili effettivamente prelevati concorrerebbero integralmente alla formazione del reddito dei soci.
ACE
Anche l’ACE è un beneficio previsto per i soggetti rientranti nel reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria: in questo caso anche le società di persone agricole che determinano il reddito su base catastale possono usufruire della deduzione corrispondente al rendimento nozionale sul patrimonio netto. Tale deduzione sarà calcolata sull’incremento tra il capitale proprio al 31/12/2010 e quello al 31/12/2015, oltre all’incremento formato nel 2016; ne consegue che l’Ace non si applica più sul patrimonio complessivo risultante alla fine del periodo di imposta.
REGIME PER CASSA
Infine, anche per le attività agricole rientranti nel reddito di impresa e in regime di contabilità semplificata, troverà applicazione il criterio di cassa per la determinazione del reddito. Tale regola vale, ad esempio, per l’agriturismo che abbia rinunciato al regime forfettario e abbia conseguito nel periodo d’imposta precedente ricavi inferiori a 400.000 euro.
Devono utilizzare il principio di cassa anche le SNC o SAS (con ricavi non superiori a 700.000 euro) anche se hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Tuttavia tali soggetti, determinando il reddito ex art. 32 del TUIR, avranno convenienza a scegliere il metodo introdotto dal nuovo art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/73 che, previa opzione, stabilisce che i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tal caso, infatti, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.