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La cessione di fabbricati rurali e terreni agricoli posseduti da almeno cinque anni non può mai generare plusvalenze, nemmeno se sono previsti futuri mutamenti nella destinazione degli stessi: lo ha deciso la CTP di Lodi con la sent. n. 2/2017.
L’oggetto di causa era una cascina, composta da terreni agricoli e fabbricati rurali, la quale era stata venduta da due fratelli ad una SRL nell’anno 2007.
I venditori, però, si vedevano recapitare tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Lodi, tramite cui l’Ufficio chiedeva il recupero delle imposte dirette dovute per la plusvalenza generata da un successivo aumento di volumetria il cui iter era già partito prima della vendita, ma che era stato deliberato dal Comune solo nel 2009.
Secondo l’Agenzia, infatti, i venditori erano a conoscenza di tale procedimento amministrativo che interessava la cascina e che, essendo tale iter già in corso al momento della cessione, la compravendita posta in essere aveva generato plusvalenza tassabile.
Avverso i tre avvisi di accertamento, i contribuenti presentavano ricorso sostenendo che la vendita aveva ad oggetto terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da più di cinque anni e che, tale cessione, non generava plusvalenze patrimoniali ex art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR. Inoltre, precisavano i ricorrenti, essi non potevano essere, nel 2007, a conoscenza delle effettive conseguenze delle determinazioni dell’amministrazione comunale, concretizzatesi nel 2009 con la presentazione del piano di recupero della zona.
La CTP lodigiana, nella sua sentenza, ha accolto le tesi dei contribuenti, dichiarando illegittimi gli avvisi di accertamento dell’Agenzia.
I giudici riconoscevano preliminarmente che nell’anno 2007, ossia quando si è stipulato il contratto di vendita, l’aumento di volumetria edificabile dei fabbricati non era ancora perfezionato, sebbene l’iter amministrativo fosse già partito.
A prescindere dalla conoscenza o meno di tale procedimento da parte dei venditori, al momento della compravendita la natura dei beni alienati era ancora quella originaria di terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da più di cinque anni.
Pertanto, non era ancora mutato il presupposto impositivo che, sulla base del principio generale di riserva di legge, deve essere strettamente quello previsto dalle norme, non essendo consentito l’utilizzo dell’interpretazione analogica in materia fiscale.
Concludendo, la Corte ha ribadito come la previsione di un futuro aumento di volumetria dei fabbricati esistenti non può mutare la natura o la destinazione dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli posseduti da più di cinque anni ex post; pertanto le cessioni di tali immobili non producono plusvalenze tassabili.