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L’imposta sul valore aggiunto per le attività agricole è disciplinata dagli articoli 34 e 34-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, tra le quali si richiamano quelle apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, che hanno sostanzialmente determinato l’attuale assetto normativo del tributo.
I regimi applicabili al settore agricolo sono:
a) il regime di esonero;
b) il regime speciale (regime naturale);
c) il regime ordinario (regime opzionale).
Il regime di esonero, riservato alle imprese agricole che realizzano un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti agricoli), le esclude dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. Dovranno altresì procedere all’invio degli elenchi clienti/fornitori (c.d. “spesometro”) limitatamente alle operazioni di vendita (circ. 1/E del 7/2/2017).
Con l’applicazione del cosiddetto “regime speciale” le imprese agricole hanno l’opportunità di non determinare l’imposta dovuta nei modi ordinari, ovvero, facendo la differenza tra l’IVA a credito degli acquisti e l’IVA a debito delle vendite o prestazioni di servizi, bensì attraverso l’applicazione all’ammontare dell’imponibile delle cessioni, di una detrazione determinata da percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti, fissate da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Così, ad esempio, un produttore agricolo che vende barbabietole da zucchero emetterà fattura con aliquota del 10%, versando all’erario il 6% dato dalla differenza tra tale aliquota IVA (10%) e quella di compensazione (4%). L’imposta pagata per l’acquisto delle sementi, dei mezzi tecnici, del gasolio non potrà esser detratta.
Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del DPR 633/1972. Per la cessione di prodotti diversi o per le prestazioni di servizi non è possibile applicare questo regime. Solo in caso di attività occasionali potranno essere rilevate delle operazioni attive con applicazione delle aliquote ordinarie versando l’intera imposta incassata (esempio: cessione di un bene strumentale, l’effettuazione di una lavorazione c/terzi).
Il regime speciale è quello naturale delle aziende che svolgono attività agricole ed era stato istituito con la finalità di semplificare gli adempimenti per le aziende e con la consapevolezza che per molte realtà poteva determinare una rendita fiscale.
Vi è infine il regime ordinario, applicabile per opzione del contribuente, in cui l’imposta si determina facendo la differenza dell’IVA a debito incassata con le operazioni attive e quella a credito relativa agli acquisti inerenti alle operazioni attive, compreso l’acquisto dei beni strumentali.
Ogni anno le imprese agricole devono verificare se il regime adottato sia per loro effettivamente appropriato, tenendo presente anche gli investimenti che intendono avviare nel breve e medio periodo.
Un’ azienda in regime speciale che, nell’ordinaria attività o qualora si dovesse procedere a degli investimenti, riscontri tale regime non vantaggioso, può annualmente optare per il regime ordinario.
L’opzione per il regime ordinario deve esser ben ponderata in quanto prevede un vincolo almeno triennale. Se da un lato consente di recuperare tramite rettifica l’imposta sostenuta per l’acquisto di beni strumentali nell’ultimo quinquennio, con analogo criterio, nel caso di “rientro” nel regime speciale si dovranno effettuare le rettifiche della detrazione IVA sui prodotti agricoli giacenti al 1° gennaio dell’anno di attivazione del diverso regime.
La detrazione prevista dall’articolo 19 bis 2 del DPR 633/1972 prevede inoltre, che anche l’imposta detratta per l’acquisto o la realizzazione di beni strumentali entrati in funzione nell’ultimo quinquennio (10 anni per beni immobili) debba esser riversata in ragione di tanti quinti (o decimi) quanti sono gli anni che mancano al compimento del quinquennio (o del decennio).
Per valutare cosa fare è opportuno sia analizzare i valori delle ultime dichiarazioni IVA annuali, scindendo dalle operazioni relative all’attività caratteristica le attività occasionali e gli acquisti destinati ai beni strumentali, simulando gli scostamenti dovuti all’avvio di nuove produzioni, nuovi investimenti in beni strumentali ed anche, per quanto possibile, alle dinamiche delle politiche fiscali.
Si tratta di una scelta che, oltre agli aspetti economici, deve prendere in esame anche gli aspetti finanziari. Spesso gli investimenti che si intendono avviare dipendono dall’approvazione o meno di finanziamenti o di contributi il cui esito non è sempre certo o le cui tempistiche non corrispondono in genere con quelle previste dal fisco, con il rischio concreto di optare per un regime diverso senza poter avviare le attività che ne avevano fatto intravvedere un vantaggio.
La valutazione è quindi soggettiva per ogni impresa.
Per un imprenditore agricolo, il cui volume d’affari è determinato prevalentemente dalla cessione di prodotti agricoli con basse aliquote di compensazione, l’investimento in beni strumentali potrebbe rendere vantaggiosa l’opzione per il regime ordinario.
Viceversa, un imprenditore che ha già optato per il regime ordinario, in quanto effettua anche operazioni diverse dalla cessione dei prodotti elencati nella prima parte della tabella A, potrebbe avvantaggiarsi trasferendo su una contabilità separata in regime speciale l’attività caratteristica.