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Il mancato pagamento dei contributi di bonifica è una materia decisamente calda ed attuale che, negli ultimi mesi, ha creato abbondante contenzioso, fornendo spunto per numerose pronunce giurisprudenziali.
Tra queste, una delle più recenti è la sentenza n. 2912/2017 della Corte di Cassazione, con cui gli ermellini hanno deciso sul caso di tre contribuenti che avevano impugnato la cartella di pagamento inviata per conto del Consorzio di bonifica per il recupero dei contributi di bonifica non versati.
I proprietari del terreno agricolo inserito nel perimetro di contribuzione del Consorzio, soccombenti nei due gradi di merito, avevano presentato ricorso in Cassazione sostenendo principalmente due tesi:
I giudici, però, respingevano tali argomentazioni.
Sul primo punto, la Cassazione si è allineata a quanto affermato nella precedente e consolidata giurisprudenza, la quale aveva già affermato il principio secondo cui, “in tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (Cass. n. 23220 del 31/10/2014)”.
Come predetto, tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza maggioritaria della Cassazione che si è espressa in tal senso anche con le sentenze n. 27470-27471/2016.
Senza la prova specifica dell’assenza di vantaggi per il fondo, quindi, i contributi di bonifica sono sempre dovuti se il terreno è inserito all’interno del perimetro di contribuzione, ossia all’interno dell’area territoriale che ricomprende tutti gli immobili che ricevono beneficio dall’attività del Consorzio (gestione acque, difesa del suolo, ecc.) secondo il piano di classifica.
Con riferimento al secondo punto, invece, la Cassazione rigetta le tesi dei contribuenti: secondo i giudici, infatti, “i contributi di bonifica costituiscono oneri reali e seguono la proprietà del fondo sicché non può essere soggetto passivo d'imposta, in assenza di una specifica disposizione in tale senso, il comodatario del bene, che non è possessore ma mero detentore (Cass. n. 27056 del 19/12/2014)”.
Pertanto il debito nei confronti del Consorzio di bonifica resta in capo sempre al proprietario dei terreni, il quale è tenuto al pagamento a prescindere dal fatto che il fondo sia detenuto da terzi in forza di un rapporto contrattuale di natura obbligatoria.