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Qualche mese fa, avevamo dato conto dell’ampio dibattito che si è sviluppato attorno all’esenzione IMU per i terreni agricoli prevista dalla L. 208/2015, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei benefici fiscali ai coadiuvanti agricoli.
A distanza di pochi mesi, MEF e ANCI si sono espressi in senso diametralmente opposto sul tema, pubblicando due documenti di prassi che hanno ulteriormente acceso la discussione.
Per poter accedere all’esenzione dall’imposta municipale, è necessario che il soggetto possieda due requisiti:
Ai fini dell’accesso all’esenzione, con la nota n. 20535/2016, il Ministero si è espresso in maniera positiva e assolutamente condivisibile, affermando che il requisito oggettivo risulta integrato, in quanto il coadiuvante è usualmente proprietario o comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto-coltivatrice di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare.
Parimenti, il criterio soggettivo è rispettato, in quanto il titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto negli appositi elenchi previdenziali come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capofamiglia.
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, invece, ha sostenuto una posizione contraria a quella appena presentata: nella nota n. 92 del 30 maggio 2016, l’associazione ha affermato che l’esenzione IMU non spetta ai coadiuvanti, in quanto non risulta integrato nessuno dei due requisiti.
Sotto il profilo oggettivo, infatti, l’ANCI sostiene che non possa essere accolta l’interpretazione estensiva di “conduzione mediata” accolta dal Ministero; parimenti, sotto il profilo soggettivo, pur essendo iscritto agli elenchi previdenziali, il coadiuvante non può essere qualificato come coltivatore diretto e titolare di un’impresa agricola.
A nostro parere l’orientamento dell’ANCI non può essere ritenuto condivisibile, poiché, a differenza del soggetto IAP che si limita ad un’attività meramente direttiva, il coltivatore diretto svolge l’attività agricola con il lavoro proprio e della propria famiglia.
Conseguentemente, escludere dalle agevolazioni IMU il coadiuvante proprietario del terreno, determinerebbe una ingiustificata discriminazione rispetto al coltivatore diretto, nonostante entrambi i soggetti facciano parte della medesima famiglia coltivatrice e conducano direttamente il fondo.
Di parere diverso, però, pare la Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 11979 del 12 maggio 2017, ha negato l’esistenza del requisito di possesso e conduzione in relazione all’applicabilità della presunzione di non fabbricabilità di un’area edificabile di proprietà di del coadiuvante agricolo e data in affitto all’azienda agricola del coltivatore diretto.
Per l’accesso all’agevolazione IMU, sono richiesti la compresenza dei due requisiti: l’effettiva destinazione agricola del terreno e la conduzione diretta da parte del contribuente.
Nel caso in esame, il terreno era condotto in affitto dal figlio della proprietaria, la quale era anche coadiuvante all'interno del nucleo familiare dello stesso.
La Cassazione ha escluso l’operatività della presunzione di non fabbricabilità in quanto il contratto di affitto di fondo rustico era da ritenersi idoneo a far decadere dal requisito di conduzione diretta del fondo, pur essendo la madre proprietaria coadiuvante dell’affittuario.
Tale posizione, molto vicina a quella sostenuta dall’ANCI, ribadiamo, è irragionevolmente restrittiva, poiché il contratto di affitto non pregiudica il requisito della conduzione diretta, in quanto il proprietario continua a coltivare il terreno quale coadiuvante nell’impresa agricola del familiare.