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Il tema del possesso di partecipazioni sociali da parte di società agricole ha rappresentato per anni una problematica aperta e di difficile soluzione per la scarsa chiarezza della disciplina e le importanti implicazioni che una o l’altra interpretazione della stessa comportavano.
In linea generale, è opportuno ricordare che l’art. 2 del D. Lgs. 99/2004 fornisce la definizione di “società agricola”, individuandone due elementi fondamentali:
Nella realtà dei fatti, però, le società agricole non sempre svolgono soltanto le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, ma pongono in essere anche altre ed ulteriori operazioni, di cui deve essere valutata in concreto la compatibilità con l’”esercizio esclusivo” dell’attività agricola.
Una delle situazioni che per lungo tempo è stata oggetto di discussione è quella relativa al caso del possesso di partecipazioni di società agricole all’interno di società commerciali. In base alla lettura della norma, infatti, non risultava chiaro se anche tale attività potesse essere conciliabile con i requisiti di cui al richiamato art. 2.
A seguito del chiarimento ufficiale fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 50/E del 1° ottobre 2010, la questione è stata una volta per tutte definita: nel documento di prassi, infatti, si legge che il possesso di partecipazioni sociali, da parte di una società agricola non comporta la perdita del requisito esclusivo solo nel caso in cui sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
In caso contrario, la società non potrà più essere qualificata come agricola perdendo la possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale.
Inoltre, ciò comporterebbe anche la perdita della qualifica di IAP e delle conseguenti agevolazioni creditizie (contributi) ed in materia di imposte indirette (PCC).
I principi di carattere generale, espressi dall’amministrazione finanziaria, devono tuttavia essere contemperati con quelle che sono le esigenze finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale agricolo. Si pensi, ad esempio, alle partecipazioni in istituti di credito acquisite per l’ottenimento di presiti o per l’apertura di conti correnti, alla partecipazione in consorzi agrari, comunque direttamente o indirettamente a vantaggio delle loro attività agricole.
Ebbene, a nostro parere, tali partecipazioni non possono determinare la perdita dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola. Infatti, in questi casi, le operazioni poste in essere non hanno alcun intento speculativo e sono finalizzate a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa.
In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, si consiglia quindi, alle società agricole grande attenzione prima di acquisire partecipazioni sociali. Un investimento poco accorto, infatti, potrebbe avere un impatto decisamente importante nella vita fiscale, tributaria e contabile della società.