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Tra le novità introdotte dal D.L. 50/2017, poi convertito con modifiche dalla L. 96/2017, una delle più rilevanti è quella relativa all’estensione del meccanismo dello split payment ai fini della riscossione dell’IVA.
La disciplina dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 prevede che l’imposta sul valore aggiunto gravante su una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuate nei confronti di una pubblica amministrazione, pur restando in capo al fornitore, viene versata dal soggetto acquirente, il quale si limita quindi a corrispondere al venditore il solo imponibile.
In linea generale, si ritiene che una fattura debba essere considerata fuori dal regime dello split payment ogni volta che l’operazione non ha l’imposta oppure quando l’imposta non è dovuta. Non è applicabile il regime della scissione dei pagamenti anche nei casi in cui l’imposta è calcolata in maniera forfettaria e quando il debito IVA è già in capo al cliente (ad esempio, in tutti i casi di reverse charge).
Il richiamato D.L. 50/2017, come detto, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina dello split payment, estendendone la portata applicativa. Per quanto riguarda le operazioni potenzialmente ammesse alla scissione dei pagamenti, la nuova norma ha ricompreso tra queste anche le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d’acconto, ossia quelle che producono redditi di lavoro autonomo, le quali erano state sinora escluse dalla speciale disciplina.
Inoltre, è stata ampliata anche la platea dei soggetti pubblici destinatari di tale istituto. Va segnalato che, con il recente DM 27 giugno 2017, il Dipartimento delle Finanze ha svolto un’analisi di tutte le PA e le società interessate e ha stilato cinque elenchi dei soggetti aventi diritto suddivisi per categorie, riportanti codice fiscale e denominazione. Tali elenchi sono così divisi:
- elenco n. 1: pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 196/2009;
- elenco n. 2: società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e direttamente o indirettamente delle società controllate da queste ultime;
- elenco n. 3: società controllate di fatto (ex art. 2359, comma 1 n. 2, c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1, c.c.) direttamente o indirettamente dalle società controllate da queste ultime;
- elenco n. 4: società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1, c.c.) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni e direttamente o indirettamente delle società controllate da queste ultime;
- elenco n. 5: società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
I sopracitati elenchi ancora non sono definitivi: gli operatori economici, infatti, hanno tempo fino a domani (giovedì 6 luglio) per indicare al DEF eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi.
Successivamente verranno recepite le revisioni proposte e gli elenchi diventeranno definitivi: la loro efficacia durerà fino al 31/12/2017.
Si ricorda che le nuove misure in materia di split payment sono in vigore dal 1° luglio: tutte le fatture emesse prima di tale data saranno regolate in modo ordinario (con versamento IVA da parte del fornitore), mentre per le fatture successive, sarà direttamente il cliente a trattenere l’imposta e a versarla all’Erario. Sulla fattura (anche elettronica), però, dovrà essere sempre indicata la dicitura “scissione dei pagamenti” così come previsto dall’art. 2 del DM 23 gennaio 2015.