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L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 ha profondamente modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro annuale” introducendo, per il periodo d’imposta 2017, l’obbligo dell’invio trimestrale di una nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
L’Agenzia delle entrate con la circolare 1/E del 7 febbraio 2017 e con la risoluzione 87/E del 5 luglio 2017 ha fornito chiarimenti al fine della corretta compilazione della comunicazione.
Soggetti interessati
Sono tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA.
Fanno eccezione:
In assenza di operazione attive o passive documentate da fattura la comunicazione non dovrà essere presentata (rif. Telefisco 2017).
I contribuenti che utilizzano il Sistema di Interscambio (SdI) per emettere o ricevere fatture elettroniche, specificatamente per i dati transitati tramite tale canale, sono esonerati dall’invio della comunicazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2017, n. 1, capitolo 5).
Termini di presentazione
La comunicazione dei dati delle fatture ha periodicità trimestrale per tutti i contribuenti, compresi coloro che liquidano l’imposta mensilmente.
L’invio della comunicazione avviene per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Per l’anno 2017 è stata prevista una deroga, pertanto l’invio dei dati relativi al primo semestre dovrà avvenire entro il 16 settembre, mentre l’invio del secondo semestre si dovrà effettuare entro il 28 febbraio 2018.
Contenuti della comunicazione
I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità previste con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, le informazioni minime che dovranno essere trasmesse riguardano:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
La comunicazione, in particolare, ha per oggetto sia i dati delle fatture emesse, sia i dati delle fatture ricevute e registrate a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 nel trimestre di riferimento, nonché i dati contenuti nelle variazioni emesse a norma dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Le informazioni da trasmettere sono relative a:
- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione o importo;
- fatture ricevute e bollette doganali, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- note di variazione delle fatture emesse e ricevute.
- sono esclusi i dati contenuti in altri documenti, come le schede carburante, gli scontrini e le ricevute fiscali (circolare 1/E del 2017)
La comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture per competenza. A titolo di esempio, la comunicazione dei “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.
È prevista un’eccezione per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione. Essi potranno inserire nella comunicazione dei dati di tali fatture con riferimento alla data di registrazione.
Dati fattura
I dati da inserire nella comunicazione del file “Dati fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Al riguardo è utile sapere che le regole di compilazione della comunicazione contenute nel provvedimento n. 182070/2016 consentono al contribuente (o al suo intermediario) di individuare le informazioni da trasmettere a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto.
“Natura” dell’operazione
Per le fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.
Sigla |
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Descrizione delle operazioni |
N1 – escluse ex art. 15 |
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Operazioni escluse (fatture relative alle operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972) |
N2 – non soggette |
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Operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta, ad esempio una prestazione di servizi extra-UE, oppure per espressa disposizione. Acquisti ex art.74 D.P.R. 633/72 e acquisti ex art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 o in regime forfetario ex art. 1 commi 54/89 L.190/14) |
N3 – non imponibile |
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Operazioni non imponibili (fatture relative alle operazioni non imponibili, quali ad esempio un’esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE. Per gli acquisti di beni effettuati ex. Art.42 DL 331/92 la cui cessione non sia imponibile) |
N4 – esente |
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Operazioni esenti (fatture relative alle operazioni esenti quali ad esempio una prestazione sanitaria. Per gli acquisti di beni effettuati ex. art.42 D.L. 331/92 la cui cessione sia esente da imposta) |
N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura |
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Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta in fattura (fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. Inoltre per fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta, come nel caso dalle agenzie di viaggio e turismo) |
N6 – inversione contabile (reverse charge) |
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Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge (ad esempio nel caso di fatture per la cessione di rottami) |
N7 – IVA assolta in altro Stato UE |
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Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA (fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici) |
Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e Aliquota”.
“Numero” del documento
Per le fatture emesse, ogni fattura deve riportare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (art. 21 D.P.R. 633/72), pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.
Mentre per le fatture ricevute, tenuto conto che il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve, in luogo di esso, valorizzare il campo del tracciato con il valore “0”.
Campi “detraibile” e “deducibile”
Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo al cessionario o committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.
Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.
Ulteriori chiarimenti
Dati relativi ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”
I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui siano presenti e, quindi, riportati in fattura. In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i campi:
- stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, oppure
- rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.
La compilazione di tutti gli altri campi è, invece, facoltativa.
Dati relativi alle importazioni (bollette doganali)
Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.
Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture.
Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute, questa regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00, per le quali l’art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 695/1996 prevede la facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. Anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
Bollette doganali
Per le bollette doganali, i gestionali in uso riportano in genere un fornitore generico “bolletta doganale”. Ciò determina la mancanza del codice Identificativo Paese e Identificativo Fiscale.
Nella risoluzione 87/E del 5/7/17 l’Agenzia ha precisato che i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.
In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.
Il comma 2 dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno delle carenze di informazioni, nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA><IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA><IdCodice> con una sequenza di undici “9”.
Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile
In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.
Ai fini della comunicazione, per le operazioni soggette ad inversione contabile, sia se intracomunitarie che interne, i dati delle relative fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice N6 - inversione contabile (reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”.
Dati relativi ad operazioni extracomunitarie
In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l’operazione è non imponibile IVA e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica N3.
Qualora si tratti di prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (es. servizio prestato ad un soggetto canadese), il campo “Natura” va compilato con la codifica N2.
Regime forfetario ex lege n. 398/1991
Tale regime forfetario può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.
Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti devono trasmettere esclusivamente i dati delle fatture emesse dato che non sono tenuti alla registrazione delle fatture ricevute.
Scontrini e ricevuti fiscali pari o superiori a € 3.600
L’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 è venuto meno a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, D.L. n. 78/2010 ad opera del D.L. n. 193/2016. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inviare anche i dati certificati da scontrino e ricevuta fiscale per fruire dei benefici previsti in caso di adesione all’invio opzionale di cui al D. Lgs. n. 127/2015
Operazioni straordinarie
L’Agenzia precisa che al verificarsi di operazioni straordinarie / trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del dante causa, il soggetto risultante deve trasmettere distinte comunicazioni relativamente ai:
Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta della metà se la comunicazione viene trasmessa entro il quindicesimo giorno dalla scadenza, avvalendosi del ravvedimento operoso.
È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.