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Il Legislatore italiano ha previsto uno strumento per gli imprenditori che, al termine del loro percorso lavorativo, vivono il problema di dover trasferire agli eredi più meritevoli la propria azienda, al fine di dare continuità alla gestione senza disperdere risorse e veder vanificato il lavoro di una vita.
In soccorso di questi soggetti è stato inserito nel nostro ordinamento, all’art. 768-bis del c.c., l’istituto del patto di famiglia che è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
Il patto di famiglia è un contratto fra vivi che rientrante nell'ambito degli atti a titolo gratuito.
Consente di realizzare un duplice obiettivo:
1) prevenire il radicamento di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie;
2) assegnare il complesso di beni che compongono l’impresa a soggetti inidonei ad assicurarne la continuità gestionale.
Il contratto di patto di famiglia dà vita a una deroga del divieto di patti successori, avviene per atto pubblico davanti al notaio e non ha costi fiscali, è richiesta la forma scritta.
Per quanto riguarda l’oggetto del contratto non vengono fornite particolari limitazioni dal momento che il patto di famiglia può comprendere sia beni materiali sia beni immateriali sempre che sia assicurata l'idoneità organizzativa e produttiva del complesso dei beni costitutivi dell'azienda.
In merito ai soggetti che possono concludere il patto di famiglia, all’art. 768-quater, sono indicate le figure che devono obbligatoriamente prendere parte alla contrattazione.
In primo luogo è essenziale che sia parte del contratto la figura del proprietario dei beni dell’azienda o del titolare delle partecipazioni sociali, in secondo luogo devono partecipare i beneficiari, eventualmente può essere indicato anche un singolo beneficiario, che vengono individuati tra gli eredi e che vengono indicati come successori nella gestione dell’impresa.
Seppur non espressamente previsto dalla norma, è importante che alla stipula del contratto partecipino anche il coniuge e gli altri legittimari affinché sia maggiormente assicurata la stabilità del patto di famiglia. Inoltre il coniuge e i legittimari devono essere presenti poichè hanno diritto a percepire dagli assegnatari una liquidazione del valore delle quote che avrebbero ricevuto se non si fosse fatto il patto di famiglia.
Il contratto di patto di famiglia consiste quindi in un’eredità anticipata. Per questo lo scioglimento o la modificazione del contratto richiede la partecipazione delle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia.
Infine per quanto riguarda i profili fiscali del patto di famiglia, è d’obbligo sottolineare, che è espressamente prevista da parte del legislatore l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di azienda o rami d’azienda. Se l’azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali che dovrebbero gravare su di essi.
Al fine di poter godere dell’esenzione dell’imposta è importante ricordare il dettato della legge che, l'art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 compie una distinzione tra società di persone e società di capitali:
a) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali in società di persone, la disposizione non richiede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, che le partecipazioni trasferite siano idonee ad assicurare il controllo della società;
b) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali o titoli azionari in società di capitali, la disposizione richiede che la partecipazione oggetto di trasferimento consenta di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, così come previsto dall’art. 2359, comma 1 c.c., al fine del riconoscimento dell'esenzione di imposta.
Essenziale affiche si applichi il beneficio dell'esenzione di imposta è anche il rispetto delle seguenti condizioni:
(a) gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
(b) gli aventi causa devono rendere apposita dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa e di mantenere il controllo societario.
Nell’ipotesi in cui le sopra indicate condizioni non vengano rispettate dagli aventi causa interverrà la decadenza dal beneficio con conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al 30% dell'imposta versata) e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere liquidata.