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Tra le novità introdotte dal D.L. 50/2017 convertito con la legge 96/2017 pubblicata lo scorso 23 giugno in G.U., vi sono alcune previsioni particolarmente interessanti per coloro che offrono servizi di alloggio.
Una prima novità è l’ampliamento del concetto di locazione breve.
L’art. 4 della L. 96/2017 definisce la locazione breve come “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
In forza delle novità normative in commento, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno sono applicabili, in caso di opzione, le disposizioni relative alla cedolare secca con aliquota del 21%.
La cedolare secca è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, purché stipulati alle condizioni previste per le locazioni brevi (durata inferiore a 30 giorni anche se prevedono la fornitura di biancheria o pulizia locali, ecc.).
Al fine di inquadrare meglio questa tipologia di attività, entro 90 giorni a decorrere dal 24 giugno 2017, sarà emanato un apposito regolamento, su proposta del Ministro dell'Economia, con cui saranno definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione si presuma svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'art. 2082 C.C. e con la disciplina sui redditi di impresa, avendo riguardo anche del numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare (art. 4 comma 3-bis).
Al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai suddetti contratti, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione a loro carico da € 250 a € 2.000, ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta.
Gli intermediari residenti nel territorio dello Stato nonché quelli che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti con le caratteristiche suesposte, ovvero qualora provvedano direttamente al loro pagamento, devono operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedere al relativo versamento e alla relativa certificazione. Nel caso in cui il beneficiario non abbia optato per l’applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Gli intermediari ed i gestori di portali telematici, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, devono effettuare la ritenuta tramite la propria organizzazione. Mentre i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini di tale adempimento, devono nominare un rappresentante fiscale.
Con la risoluzione 5 luglio 2017, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
Codice 1919 - “ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.
L'Agenzia ha inoltre precisato che per recuperare in compensazione, attraverso il Mod. F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno o dell'anno successivo, devono essere utilizzati rispettivamente i seguenti codici tributo:
- 1628 - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 175/2014, istituito con Risoluzione 10 febbraio 2015, n. 13;
- 6782 - eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 semplificato.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.