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Lo split payment (scissione dei pagamenti), cioè il meccanismo con il quale il fornitore incassa la fattura al netto dell’IVA che sarà versata dal cliente, introdotto dall’art. 17-ter del DPR 633/72, non è applicabile “automaticamente” in funzione del soggetto destinatario dei beni o delle prestazioni, sono infatti previste delle esclusioni.
Innanzitutto, come indicato nella circolare 15/E del 13/04/2015, lo split payment non si applica in presenza di fatture in cui l’acquirente sia debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, come avviene nelle operazioni rientranti nel reverse charge.
Inoltre, la scissione del pagamento, non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Rientrano in questa seconda ipotesi i c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d’asta); il regime del margine di cui all’art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 4 e il regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nella medesima ipotesi di esclusione, sono riconducibili le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Infatti, tali soggetti, se non incassano l’imposta non potranno esercitare la detrazione loro spettante. Il fatto che essi debbano esporre l’IVA in fattura, può far insorgere delle incertezze sulla corretta fatturazione delle operazioni in capo ai destinatari (pubbliche amministrazioni e le società quotate o controllate coinvolte nel nuovo meccanismo).
In funzione di quanto confermato dalla circolare 15/E, lo split payment non si applica neppure nei casi di:
- regime agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati che applicano la detrazione dell’IVA in base alla L.398 del 1991 (generalmente 50% dell’IVA sulle fatture emesse);
- attività di intrattenimento, di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/72;
- attività degli spettacoli viaggianti e quelle di cui all’allegato c) al Dpr 633/72,
- attività agricole si cui agli articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/72.
Con riferimento alle imprese agricole, rientrano nelle condizioni di esclusione le attività connesse, quali ad esempio le attività di servizi (manutenzione giardini, lavorazioni agro-meccaniche, spalatura neve, ecc.) che, con maggior frequenza, possono esser svolte nei confronti dei nuovi soggetti individuati dall’Agenzia, in funzione delle modifiche apportate dal DL 50/2017.
Vi sono poi anche le aziende agrituristiche che per i loro servizi applicano naturalmente un regime forfetario.
In questi casi dunque non si applica lo split payment e le imprese presentano la fattura con l’esposizione dell’imposta che gli dovrà esser corrisposta.
Mentre, se le aziende hanno optato per il regime normale IVA, decade il diritto all’esclusione, torna ad essere applicabile il regime sello split payment e nella fattura dovrà esser riportata la dicitura “scissione di pagamento”.