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Una delle materie che in questi anni ha scatenato la maggiore quantità di contenzioso nel settore agricolo-tributario è quella relativa al godimento delle agevolazioni fiscali legate agli sconti ICI/IMU previste per le aree edificabili condotte da soggetti IAP o CD.
La norma che introduce tali benefici è l’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, il quale stabilisce che sono considerati come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti IAP o CD, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Nonostante la formulazione della norma appaia decisamente chiara, molto spesso i Comuni contestano ai proprietari il mancato pagamento dei tributi locali, costringendo i giudici a pronunciarsi per dirimere tali controversie. Sul punto è tornata ad esprimersi recentemente la Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle n. 16795-16796/2017.
Nel caso di specie, un’area edificabile era proprietà di due coppie di coniugi che la possedevano in comunione. Tra questi soggetti, uno era in possesso della qualifica di coltivatore diretto e conduceva il fondo per fini agricoli, con il benestare degli altri comunisti.
Nessuno dei proprietari versava l’ICI sul terreno coltivato, in forza della previsione del richiamato art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, mentre il Comune presentava istanza per il recupero delle imposte non versate da parte di tutti i comproprietari non CD/IAP, in quanto secondo l’ente locale, solo i soggetti proprietari della qualifica potevano usufruire dei benefici fiscali.
La CTR del Veneto ha accolto le ragioni dei contribuenti richiamando la precedente sentenza della Cassazione n. 15566/2010, la quale affermava che l’ICI gravante sulle aree fabbricabili non poteva essere pretesa nel caso di terreni in comproprietà tra coniugi, se condotti per scopi esclusivamente agricoli.
Tale orientamento è stato confermato da parte dei giudici di legittimità chiamati nuovamente a pronunciarsi sul caso da parte del Comune.
Secondo gli Ermellini, il trattamento di favore previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992 non viene attribuito sulla base di un criterio soggettivo (il possesso della qualifica di IAP o CD), bensì in forza di un criterio oggettivo, ossia l’esercizio di attività di coltivazione o allevamento sull’area edificabile.
Tale attività integra una situazione totalmente incompatibile con lo sfruttamento edilizio del terreno e tale incompatibilità si ripercuote su tutti i comproprietari, anche su quelli non titolari della qualifica di IAP o CD. Conseguentemente, tutti i soggetti in comunione potranno egualmente usufruire dei benefici fiscali previsti.
Concludendo, va ricordato che i principi contenuti nella sentenza di Cassazione in materia di ICI, possono essere oggi estesi anche all’IMU e alla TASI in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, come confermato anche dalla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle Finanze.