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Se la società coltiva parzialmente un terreno, questo non può essere oggetto di assegnazione ai soci in forma agevolata.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18467/2017.
Il caso vedeva protagonista una società immobiliare, la quale aveva provveduto ad assegnare un terreno di sua proprietà ai soci, usufruendo delle agevolazioni previste dalla L. 449/1997. L’Agenzia, però, negava l’accesso a tali benefici, emettendo avviso di accertamento per recuperare la plusvalenza derivante da tale operazione.
L’ufficio motivava tale diniego affermando che il terreno era stato in gran parte coltivato durante l’anno di assegnazione e che tale attività di coltivazione conferiva al terreno la natura di bene strumentale per destinazione, escludendolo quindi dal novero dei beni assegnabili in via agevolata.
La società ricorrente impugnava l’avviso, contestando l’errata applicazione dell’art. 40 del TUIR (oggi art. 43), in quanto il terreno era stato coltivato solo in parte e principalmente per fini di pulizia e manutenzione. Perciò, detto fondo non poteva essere considerato come strumentale all’attività agricola.
Peraltro, il terreno era stato inserito nel PRG: secondo la proprietà, questo causava l’impossibilità di considerarlo come integralmente agricolo, in quanto se qualificato come edificabile, il terreno sarebbe diventato un bene merce, suscettibile di essere assegnato usufruendo dei benefici fiscali.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Cassazione ha risolto la questione a favore dell’amministrazione finanziaria. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la parziale coltivazione del terreno non è condizione idonea a far venire meno la natura strumentale del terreno, il quale resta idoneo a produrre reddito agrario. A nulla rileva, invece, l’inserimento del fondo nel PRG come area edificabile: a prescindere dalla sua qualifica, infatti, l’area non era stata distratta dall’attività agricola, restando così ad essa strumentale.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, in quanto un terreno coltivato da una società deve essere ritenuto strumentale e quindi escluso dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 449/1997.
La richiamata legge prevedeva presupposti per l’accesso agli sconti fiscali molto simili a quelli previsti dall’art. 1, commi 115 e seguenti della L. 208/2015, il quale ha rinnovato la disciplina della trasformazione e dell’assegnazione agevolata.
Si ricorda che è previsto un importante sconto fiscale per tali operazioni: l’agevolazione prevede una riduzione del 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili, nonché l’applicazione di imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
In forza della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 565/566, L. 232/2016), il termine ultimo per approfittare delle agevolazioni fiscali è fissato al 30 settembre 2017. Restano quindi pochi giorni per usufruire di un regime di grande favore per il contribuente che intenda porre in essere operazioni di razionalizzazione o riorganizzazione del proprio patrimonio aziendale.