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Ai fini ICI,terreno agricolo e terreno fabbricabile sono equiparati, ma solo nel caso in cui l’immobile sia posseduto e condotto ai fini agricoli da un soggetto coltivatore diretto o IAP. Questo principio vale anche per IMU e TASI.
In questa casistica, si è lungamente discusso su quale trattamento fiscale fosse da riservare ad eventuali comproprietari privi della qualifica soggettiva di CD o IAP: per tali soggetti, l’imposta comunale deve essere calcolata integralmente o va determinata applicando le agevolazioni spettanti al conduttore coltivatore o IAP?
Con una giurisprudenza pressoché uniforme, la Cassazione ha più volte affermato che i benefici in commento spettano a tutti i soggetti comproprietari: da ultimo, tale principio è stato ribadito con la sent. n. 22486/2017.
Il caso riguardava un’area fabbricabile posseduta al 50% da due fratelli, di cui uno era coltivatore diretto, che la conduceva ai fini dello svolgimento della propria attività agricola.
Sul tale terreno, la sorella priva della qualifica aveva versato l’intera imposta, salvo poi presentare richiesta di rimborso per recuperare gli importi indebitamente pagati al Comune. Contro il diniego a tale istanza, la contribuente presentava ricorso: la CTP aveva accolto le sue ragioni, mentre la CTR si era espressa in favore dell’Ente, affermando che l’assenza del requisito soggettivo in capo alla sorella era motivo ostativo al riconoscimento dell’agevolazione pretesa.
Avverso quest’ultima decisione, la contribuente presentava ricorso in Cassazione con un unico motivo di doglianza con cui si sosteneva che se su un terreno edificabile in comproprietà persiste, per l’intero, l’utilizzazione agricola da parte di uno dei comproprietari in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 504/1992, l’equiparazione di tale terreno ad un fondo agricolo deve valere anche nei confronti del soggetto sprovvisto della qualifica di CD o IAP.
Tale interpretazione è stata fatta propria dai giudici di legittimità, ribadendo che il richiamato trattamento di favore risponde ad un criterio di natura oggettiva e non certo soggettiva. Infatti, l’agevolazione è concessa sulla base del fatto che l’utilizzazione agricola del fondo stesso mediante coltivazione, risulta incompatibile con un possibile sfruttamento edilizio del terreno. Pertanto, sia il comproprietario con qualifica (CD o IAP), sia quello che ne sia sprovvisto, devono godere dell’assimilazione dell’area edificabile ad un terreno agricolo ai fini ICI/IMU.
Ciò detto, ribadisce la Corte, tutti i terreni che possiedono un’indubbia destinazione agricola non possono che essere considerati come oggettivamente agricoli per tutti i titolari di redditi dominicali, senza nessuna esclusione, a prescindere dalle qualità soggettive possedute.
In conclusione, sono considerati come agricoli tutti i terreni che, pur suscettibili di utilizzazione edificatoria, siano:
Se rispettati i tre requisiti di cui sopra, il terreno edificabile soggiace all’imposta in base al proprio valore catastale, prescindendo dalla sua potenzialità edilizia.
In tal caso, quindi, non potendosi configurare un terreno come contemporaneamente agricolo ed edificabile in base del soggetto titolare del diritto reale, deve ritenersi corretto estendersi il beneficio spettante a tutti i comproprietari.