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L’attività di allevamento di lumache è sempre più diffusa sul territorio italiano e, pian piano, si iniziano ad esplorare le potenzialità di tale pratica.
Ai fini civilistici, a seguito della riforma operata dalla legge di orientamento in agricoltura (D. Lgs. 228/2001), l’elicicoltura rientra tra le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, in quanto riconducibile nella definizione di “allevamento di animali” di cui al primo comma.
Sulla materia fiscale, invece, va segnalato un interessante parere giuridico recentemente fornito dall’Agenzia delle Entrate, circa il corretto inquadramento della commercializzazione dei prodotti di tale attività.
Un allevatore di lumache, infatti, chiedeva come dovessero essere considerate ai fini IRPEF le attività dirette alla produzione e alla commercializzazione di:
In linea generale, l’attività di allevamento di lumache rientra nel reddito agrario in base alle previsioni di cui all’art. 32 del TUIR, purché essa sia svolta utilizzando mangimi ottenibili dal fondo per almeno un quarto del totale.
Con l’interpello presentato dall’allevatore, si chiedeva poi come inquadrare ai fini delle imposte dirette alcuni prodotti dell’allevamento.
Tra tali prodotti è stata operata una distinzione importante: la mera raccolta e il confezionamento di caviale (uova) e bava di lumaca costituiscono la naturale esplicazione dell’attività di allevamento, come la raccolta di latte vaccino o di uova per gli allevamenti avicoli. Per il contribuente, quindi, tale attività era senza dubbio riconducibile all’interno della disciplina di cui all’art. 32 del TUIR.
Maggiori dubbi, invece, sussistevano con riferimento alle lumache lessate: tale prodotto, infatti, è ottenuto per mezzo di un’attività di trasformazione dell’animale allevato, la quale deve essere qualificata come attività connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c.
In linea generale, per poter essere ricondotti all’interno del reddito agrario, i prodotti delle attività connesse devono essere indicati all’interno dell’apposito decreto che individua quali sono le attività agricole (DM 13 febbraio 2015).
Nel sopra richiamato elenco, però, non è fatto nessun riferimento alle lumache o ai loro derivati. Nel decreto, tra le attività connesse, sono inserite quelle di “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)”.
Il codice ISTAT preceduto dall’indicazione “ex” dovrebbe limitare l’applicazione dell’art. 32 esclusivamente alle lavorazioni e ai prodotti ivi elencati, fra cui non compaiono le lumache bollite, il caviale o la bava di lumache. Pertanto, un’interpretazione restrittiva della norma avrebbe potuto portare l’Amministrazione ad escludere l’applicazione del reddito su base catastale per queste tipologie di prodotti.
L’Agenzia ha adottato un condivisibile orientamento teso a privilegiare la sostanza economica dell’attività e ha precisato che nell’ambito della descrizione del CODICE ATECO 10.20.0 risulta esservi inclusa anche “la produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi: filetti di pesce, uova, caviale, succedanei del caviale, ecc”.
Pertanto, secondo l’Agenzia, essendo le lumache degli animali invertebrati appartenenti al phylum dei molluschi, la produzione e commercializzazione di caviale di lumache, bava di lumache e lumache lessate rientra tra le attività agricole connesse di cui all'art. 2135, comma 3 del codice civile e, come tale, assoggettabili al regime fiscale di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR.
Quella in commento va letta come un’importante apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che ancora una volta tende a dare maggiore importanza alla sostanza dell’operazione, rispetto al requisito formale del CODICE ATECO.
Un’apertura che lascia ben sperare anche per quanto concerne l’utilizzo dell’interpello quale strumento per risolvere i dubbi interpretativi più significativi che possono riscontrarsi nella gestione fiscale della aziende agricole.