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Con il D.L. 50/2017 approvato lo scorso aprile, il legislatore ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno, intervenendo in particolare sugli obblighi dei soggetti intermediari. Tuttavia, ad oggi, la situazione presenta ancora delle criticità.
L’imposta di soggiorno è un’imposta applicata su chi soggiorna in strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e agrituristiche di alcune città italiane. L’imposta è regolata dai singoli regolamenti comunali, pertanto gli importi variano da città a città.
L’imposta di soggiorno è stata introdotta in seguito alla riforma sul federalismo fiscale con lo scopo di offrire la possibilità ai Comuni di istituire i cosiddetti “tributi comunali di scopo”. I proventi della tassa di soggiorno, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del D. Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23, devono essere destinati a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, all’art. 4, dispone che possono istituire l’imposta di soggiorno “i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”.
Come detto, l’imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni che l’hanno istituita e deve esser applicata secondo criteri di gradualità e in proporzione al prezzo del soggiorno.
L’art. 4 del D. Lgs. 23/2011 definisce l’importo massimo dell’imposta dovuta per ogni notte di soggiorno in € 5,00 (solo per Roma Capitale il limite massimo è di € 10 in base al D.L. n. 78/2010).
Con l’adozione di un proprio regolamento, i Comuni possono definire condizioni di esenzione o importi diversificati a seconda dell’età degli alloggiati, della tipologia di alloggio, cause di soggiorno legate a motivi di cura o di lavoro, ecc.
I soggetti incaricati all’incasso dell’imposta sono i gestori delle strutture. Essi hanno l’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale e di versarla all’amministrazione nei termini e nelle modalità stabilite.
L’art. 4 comma 5-ter del D.L. 50/2017 ha esteso l’obbligo di incasso dell’imposta di soggiorno ai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo relativo all’alloggio comprendendo quindi anche gli intermediari.
I gestori e gli intermediari, ognuno per le proprie competenze, dovranno quindi procedere:
- all’incasso e versamento dell'imposta di soggiorno (art. 4, D. Lgs. n. 23/2011);
- all’incasso e versamento del contributo di soggiorno (art. 14, comma 16, lettera e, D.L. n. 78/2010 per Roma Capitale);
- agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
In caso di errori o violazioni degli obblighi in merito al pagamento della tassa di soggiorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le strutture ricettive che parte da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
È importante precisare che gestore non è configurabile come sostituto d’imposta e non risulta nemmeno come soggetto passivo, in quanto egli riscuote il tributo non per un interesse proprio, connesso a un possibile guadagno ricavabile dall'attività di riscossione, ma soltanto come titolare della struttura senza poterne ricavare un beneficio economico (T.A.R. Veneto-Venezia Sez. III, 10-05-2012, n. 653). Per l'eventuale mancato pagamento del tributo potrà essere sanzionato solo il cliente, cioè il vero soggetto passivo dell'imposta.
Per tale ragione alcuni Comuni hanno previsto un modulo da far sottoscrivere ai clienti che si rifiutano di pagare la tassa di soggiorno.
Tra gli adempimenti che generalmente i Comuni richiedono vi è anche una dichiarazione periodica (in genere trimestrale) in cui sono riepilogati i soggiorni avvenuti, distinti per categoria di esenzione o riduzione ed il rendiconto dei soggiorni con relativo calcolo dell’imposta di soggiorno incassata.
Inoltre, dato che vi possono essere degli ospiti che non intendono pagare l’imposta, i gestori possono presentare degli elenchi con i dati anagrafici di tali soggetti.
Infine, dato che i regolamenti comunali possono prevedere casi di riduzione o esenzione relativi a condizioni soggettive degli ospiti, come ad esempio il soggiorno collegato all’assistenza ospedaliera di un familiare, sono solitamente previste specifiche dichiarazioni da far sottoscrivere agli ospiti per giustificare l’applicazione delle relative agevolazioni.
Ad oggi, però, la modulistica utilizzata da parte dei Comuni è largamente vetusta: sono pochi, infatti, gli enti locali che, a distanza di mesi, hanno aggiornato i propri modelli con le novità introdotte dal richiamato D.L. 50/2017.