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Mancano pochi giorni al termine del 30 novembre, entro cui persone fisiche e società dovranno provvedere al versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP. Tale operazione presenta alcune novità di cui IAP e CD dovranno tenere conto, alla luce delle generalizzate esenzioni IRPEF e IRAP introdotte dalle ultime leggi di Stabilità.
Ai fini della determinazione dell’acconto, occorre prendere come riferimento l’IRPEF relativa all’anno 2016: l’acconto è dovuto nella misura del 100%, di cui il 40% (se superiore alla soglia minima) è stato versato nel mese di giugno, mentre la restante parte deve essere pagata entro il mese di novembre.
La regola generale prevede che gli acconti d’imposta vengano calcolati su base storica, ossia in base a quanto versato nell’anno precedente; alternativamente, se il contribuente ritiene che nell’anno la base imponibile o l’imposta risulteranno inferiori, l’acconto potrà essere determinato su base previsionale.
I titolari di redditi dei terreni (dominicale ed agrario), se in possesso della qualifica di IAP o CD ed iscritti nella previdenza agricola, usufruiscono dell’esenzione IRPEF per il triennio 2017-2019, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).
Pertanto, tali soggetti determineranno l’acconto d’imposta considerando che, per l’anno 2017, il reddito dei terreni non verrà considerato nella prossima dichiarazione. Ad esempio, se un soggetto fosse titolare dei soli redditi dei terreni, questi potrebbe non versare nemmeno l’acconto, in quanto non dovrebbe pagare alcun importo.
Se questi avesse anche altri redditi, invece, dovrebbe calcolare il proprio acconto in via previsionale, calcolando solo questi ultimi. È importante ricordare che dovrà essere oggetto di versamento almeno il 100% dell’IRPEF dovuta, altrimenti scatterebbe la sanzione del 30% sulla minor imposta versata.
Il venir meno dei redditi dei terreni avrà ulteriori conseguenze dal punto di vista fiscale: non saranno infatti più deducibili gli interessi passivi pagati su prestiti e mutui agrari i quali sono deducibili solo nel limite dei redditi dei terreni dichiarati.
Un’altra novità riguarda i soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata, i quali devono tenere presenti le novità sul regime di cassa (applicabile a chi ha realizzato nel 2016 ricavi non superiori a 700.000 euro per chi vende prodotti e 400.000 euro per chi fornisce servizi). Nel settore agricolo, possono rientrare in questa fattispecie i soggetti che svolgono vendita diretta e cedono anche prodotti di terzi, nonché per gli agriturismi che hanno rinunciato al regime forfettario.
Per tali soggetti, in caso di detenzione di merci in magazzino o lavori in corso di esecuzione all’1/1/2017, il cambio di regime determinerà per il 2017 una perdita fiscale tale da rendere inutile il versamento dell’acconto. Ovviamente, i soggetti IRPEF dovranno rideterminare gli acconti su base previsionale versando il 100% delle imposte che risulteranno dovute per il 2017.
Le aziende che dispongono di rilevanti rimanenze potranno, in alternativa, optare per il regime ordinario, tendendo presente che tale scelta sarà vincolante per un triennio.
Non ci saranno variazioni agli acconti per i soggetti che determinano il reddito su base forfettaria, come gli agriturismi o i soggetti che determinano il reddito in base alle previsione dell’art. 56-bis del TUIR.
La rideterminazione dell’acconto IRPEF è invece obbligatoria in due casi tassativamente previsti dalla legge, ossia per coloro che usufruiscono di super e iperammortamento, nonché per gli individui che hanno ridotto il reddito imponibile in relazione all’incremento del patrimonio netto per effetto dell’ACE.
Va precisato, però, che queste ipotesi sono residuali per il mondo agricolo: l’accesso all’ACE è escluso per le società ed i soggetti che hanno optato per il reddito agrario; parimenti anche le agevolazioni relative ad iper e superammortamento possono essere applicate solo dalle aziende che determinano il loro reddito a costi e ricavi.