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Sempre più spesso accade che in famiglia ci siano persone (come anziani, disabili o ammalati) da accudire e che, per far fronte alla loro assistenza, si decida di assumere una persona.
Per motivi economici e di disponibilità, il personale addetto a tali mansioni è spesso proveniente da altri paesi europei, oppure non residente nella località in cui è chiamato a prestare assistenza. In questi casi, se la colf richiede la residenza anagrafica, il datore di lavoro è tenuto a concederla all’interno dell’abitazione.
A ben pensarci, poi, la tipologia di “assistenza” richiesta rende pressoché indispensabile che il lavoratore risieda effettivamente presso l’abitazione dell’assistito.
Il DPR n. 223 del 30/05/1989 prevede all’art. 5, comma 2 che “le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti”.
Non solo, ricorrendo le condizioni suesposte, anche il lavoratore è tenuto a richiedere la residenza in quanto, stando alla Legge n. 1228 del 24/12/1954, se non lo facesse sarebbe passibile di sanzioni.
Di fatto, quindi, il datore di lavoro non può negare la concessione della residenza qualora vi sia la manifestazione di volontà del lavoratore e, contestualmente, l’effettiva dimora del lavoratore presso l’abitazione.
Quando il rapporto di lavoro termina, però, occorre prestare molta attenzione.
Spesso il rapporto termina perché la famiglia non ha più bisogno dell’assistenza della colf, in quanto la persona da assistere viene a mancare; altre volte sono impegni improvvisi della colf ad impedire la prosecuzione il rapporto.
In queste circostanze, è facile che le parti si preoccupino in prima battuta dell’assolvimento degli adempimenti “economici”, procedendo alla liquidazione dei compensi dovuti ed alle formalità previste per la cessazione del rapporto di lavoro.
Molto spesso, però, ci si dimentica di procedere anche alla cancellazione della residenza anagrafica del lavoratore. Purtroppo ci si accorge della dimenticanza a distanza di molto tempo, in concomitanza della richiesta di un certificato anagrafico, un accertamento per le imposte sui rifiuti oppure la necessità rogitare la vendita dell’immobile.
Questo può comportare disagi e problemi, diventati ormai di difficile soluzione visto che, magari, sono trascorsi anni da quando il collaboratore ha cessato di dimorare presso l’abitazione ed è ormai irreperibile.
Come fare in queste situazioni?
In tali casi, sussistono i presupposti per richiedere la cancellazione dell’anagrafica della colf. Si dovrà pertanto documentare la cessazione del rapporto di lavoro e l’eventuale documentazione comprovante l’estinzione del rapporto quale ad esempio la corrispondenza e gli accordi contrattuali sottoscritti, i dati della persona assistita deceduta, ecc.
La procedura di cancellazione anagrafica o di irreperibilità viene attivata attraverso una segnalazione al Comune che, nel caso in cui sia attivata da un privato che intenda cancellare un terzo soggetto, prevede la verifica da parte degli organi di polizia dell’effettiva assenza dalla dimora del soggetto. Pertanto, i tempi non saranno certo brevi.
Al termine del rapporto di lavoro, quindi, occorre quindi prestare attenzione se la propria assistente familiare ha preso residenza presso l’abitazione: accorgersene dopo anni, potrebbe creare sgradite sorprese.