Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Prosegue l’attività di compliance dell’Agenzia delle Entrate. Il flusso di comunicazioni che stanno ora pervenendo ai contribuenti riguarda l’anno d’imposta 2015 e, in particolare, le discordanze tra dichiarazione IVA presentata nel 2016 e spesometri.
Sotto la lente dell’Agenzia, ci sono in particolare i dati dichiarati nel quadro VE del modello IVA 2016 che vengono confrontati con i dati comunicati dai clienti nel proprio “modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA” (c.d. Spesometro) relativo all’anno 2015.
Qualora emergano delle discordanze, l’Agenzia invierà una comunicazione a mezzo PEC in cui si informerà il contribuente che sarà possibile verificare il dettaglio degli importi che non risultano dichiarati all’interno del proprio cassetto fiscale. Spetterà quindi al contribuente verificare se la sommatoria dei dati forniti dai suoi clienti sia corretta rispetto ai dati lui dichiarati.
Nel caso siano confermate le anomalie rilevate dall’Agenzia, il contribuente ha la possibilità di porre rimedio all’errore commesso a mezzo del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs 472/1997), presentando una dichiarazione integrativa ai sensi del DPR 322/1998 e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione, oltre alle sanzioni per eventuali violazioni precedentemente commesse, ridotte in funzione della tempestività con cui regolarizzerà la propria posizione.
Il modello F24 con si cui provvederà alla regolarizzazione dovrà riportare il codice atto riportato nella comunicazione pervenuta. Con il ravvedimento operoso, poi, il contribuente eviterà inoltre i controlli che saranno avviati dal secondo trimestre 2018.
Nel caso in cui il contribuente non rilevi errori nella documentazione da lui prodotta o rilevi discordanze su quanto riportato nello spesometro dei propri clienti, può procedere all’invio di giustificativi all’Agenzia.
Non è affatto improbabile, infatti, che vi possano essere discordanze dovute alla rilevazione del cliente di acquisti effettuati in periodi diversi (esempio 2014 e 2015), oppure che abbia erroneamente attribuito l’acquisto ad un fornitore rispetto ad un altro.
Come disposto dal Provvedimento PROT. 251544 del 8/11/2017, il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può richiedere informazioni all’Agenzia via email, oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest’ultima tramite CIVIS.