Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Quella sulla rivalutazione di terreni e quote societarie rappresenta ormai una norma fissa contenuta nella Legge di Bilancio, visto che viene riproposta da ben sedici anni: la sua prima apparizione fu nella Finanziaria 2002.
Si tratta quindi di una disciplina ormai consolidata che, negli anni, ha peraltro subito pochissimi cambiamenti: viene infatti da chiedersi se non abbia senso provvedere nel senso della stabilizzazione di un istituto che vige nell’ordinamento da quasi un ventennio.
La rivalutazione di terreni e quote societarie è un’operazione che consente di rideterminare il costo fiscale di beni la cui cessione può generare plusvalenza ex art. 67 del DPR 917/1986. Grazie alla rivalutazione, è possibile assumere come base imponibile dell’imposta il valore di perizia (in luogo del costo o del valore iniziale del bene), determinando una minor plusvalenza, quindi una minore tassazione.
Dal punto di vista sostanziale, non ci sono particolari novità rispetto alle precedenti versioni dell’istituto. Oggetto di rivalutazione possono essere il valore dei terreni, sia a destinazione agricola che edificatoria, ed il valore delle partecipazioni detenute in società non quotate che siano possedute da persone fisiche (per operazioni estranee all’attività di impresa), società semplici e ad esse equiparate dall’art. 5 del TUIR, nonché enti commerciali.
Due sono i passaggi necessari per completare la procedura di rivalutazione, i quali devono essere portati a termine entro la scadenza del 30 giugno 2018:
- compiere una perizia di stima giurata a cura di un professionista abilitato o iscritto ad un albo (commercialisti, esperti contabili, revisori legali, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili);
- versare l’imposta sostitutiva dell’8% in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo; in tal caso, ogni rata sarà maggiorata del 3% all’anno a titolo di interessi.
Prima di procedere ad una rivalutazione, chiaramente, è necessario che il contribuente svolga alcune considerazioni circa la convenienza fiscale dell’operazione.
Si deve tenere conto che le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nel 2018, concorrono a formare reddito per il 58,14%, mentre quelle non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. Quest’ultima aliquota si applicherà, a partire dal 2019, per tutte le plusvalenze da cessione quote, qualificate o no.
Per quanto riguarda i terreni, invece, la cessione di un terreno edificabile genera sempre plusvalenza tassabile, mentre la vendita di un terreno agricolo è plusvalente solo se posseduto da meno di cinque anni.