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La materia dei contributi comunitari rappresenta, senza dubbio, uno dei temi fondamentali di tutto il comparto agricolo, il quale si giova di importanti aiuti da parte dell’Unione Europea, spesso sotto forma di pagamenti e rimborsi diretti.
Non è infrequente, però, che tra la data in cui si verificano i presupposti, quella in cui viene presentata la domanda di aiuto, quella in cui viene determinato il contributo e quella in cui avviene il versamento dello stesso possano passare mesi, talvolta anni. Occorre quindi chiedersi qual è il momento da prendere come riferimento ai fini delle imposte dirette.
Sul tema è stata recentemente chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, che, con le sentenze n. 30150 e 30152 del 7 novembre 2017, ha deciso sul caso di una azienda produttrice di latte a cui veniva contestata la non spettante deduzione fiscale delle cosiddette “restituzioni FEOGA”, contributi concessi per compensare il maggior costo di produzione di alcuni prodotti lattiero-caseari nel momento in cui essi vengono fatti oggetto di cessioni extracomunitarie.
Nodo della questione riguardava il profilo della competenza: la società contribuente aveva indicato come anno di competenza dei contributi l’anno di maturazione del presupposto dell'esportazione, anziché quello successivo in cui era stato emanato il D.M. che aveva riconosciuto in via definitiva la spettanza del beneficio. Tale condotta, contestata dall'Agenzia, risultava però corretta secondo i giudici di merito.
In senso contrario, però, si è pronunciata la Corte di Cassazione, rinverdendo il proprio precedente orientamento. Secondo i giudici di legittimità, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, i contributi comunitari devono essere imputati all’esercizio in cui l’ente ha emesso il decreto di liquidazione degli stessi, rendendo così certi e liquidi gli importi da erogare.
A nulla rileva, quindi, il momento in cui si verificano i presupposti necessari per l’accesso al contributo: la rilevanza dello stesso, ai fini delle imposte dirette, decorre dal momento della pubblicazione del decreto di liquidazione che determina con esattezza gli importi spettanti ad ogni soggetto.
Tale principio è mutuato dalla Cassazione dall’ambito amministrativo, dove i giudici di legittimità hanno più volte affermato che quando certezza e determinabilità dei componenti di reddito dipendano da procedure amministrative, il reddito corrispondente rileva ai fini della determinazione delle imposte solo a decorrere dal momento di emissione del decreto di liquidazione che ne quantifica gli importi.
Secondo la Cassazione, il principio poc’anzi espresso può essere applicato anche ai contributi comunitari la cui erogazione è subordinata alla verifica da parte di un organismo pagatore (ad esempio AGEA), verifica che deve essere di carattere sostanziale e non meramente formale ai fini del riconoscimento effettivo del contributo.