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Nell’ambito del florovivaismo, le attività di manipolazione delle piante rappresentano un tema tanto caldo quanto delicato. Tema su cui l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 29 gennaio 2018, ha provato a fare ulteriore chiarezza.
In maniera piuttosto diffusa, infatti, garden e produttori, al fine di ampliare la propria gamma di prodotti, acquistano da terzi fiori e piante che poi rivendono. Per poter qualificare tale operazione come connessa all’attività agricola principale e ricondurre all’interno del reddito agrario i relativi ricavi, è necessario però che i prodotti, prima della vendita, siano sottoposti ad una necessaria attività di manipolazione e trasformazione come previsto dall’art. 2135 c.c.
Se nella teoria tale ulteriore requisito risulta chiaro, non altrettanto chiaro è, nella pratica, quali siano le operazioni qualificabili come manipolazioni e trasformazioni rilevanti. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate aveva già effettuato importanti aperture con la consulenza giuridica prot. 954-73/2014 pubblicata nel giugno 2015 e ora, a distanza di tre anni, ha ribadito i medesimi concetti, questa volta sotto forma ufficiale di risoluzione.
Con un quesito presentato all’Agenzia, sono stati chiesti chiarimenti ufficiali circa il trattamento fiscale da applicare ad alcune attività effettuate su piante che un vivaista acquista da soggetti terzi e che rivende rispettando il requisito della prevalenza.
Prima della cessione, le piante venivano fatte oggetto di alcune operazioni necessarie:
a) la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire il buono stato del prodotto, sia durante il trasporto che durante la permanenza presso il cliente;
b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi per l’apparato radicale;
c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.
Nella risoluzione, l’Agenzia muove la sua argomentazione dai chiarimenti forniti nella circolare 44/E/2004, dove si legge che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale a cui fa riferimento anche l’art. 32 del TUIR. Decreto in cui sono ricomprese anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.
Ciò è stato confermato anche dal MIPAAF, che con uno specifico parere in merito, ha confermato la riconducibilità delle attività di cui sopra all’interno della disciplina dell’art. 32 del TUIR, in quanto:
- con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le stesse costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l’attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali;
- in relazione alla lettera b), il trattamento delle zolle costituisce un’attività di manipolazione specializzata atta a garantire, non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi in funzione dell’attività di esportazione e dei relativi requisiti imposti da Paesi terzi. La peculiarità del settore vivaistico, infatti, impone una cura particolare dello stato sanitario delle piante al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni;
- infine, per quanto riguarda la lettera c), le attività descritte sono determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale.
Pertanto, in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia, viene estesa ulteriormente la portata del concetto di manipolazione nel settore del florovivaismo, dando quindi la possibilità agli operatori di ricondurre una sempre maggiore quantità di operazioni all’interno del più vantaggioso regime fiscale della tassazione su base catastale.
In considerazione dell’enorme vantaggio fiscale confermato dall’interpretazione dell’Agenzia, al fine di evitare contestazioni, si consiglia di documentare, a mezzo di foto o filmati, le attività di manipolazione effettuate sulle piante non direttamente coltivate, ma acquistate da terzi.