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Nella disciplina delle società semplici, una delle tematiche più interessanti e controverse è quella relativa al regime di tassazione da applicare alle assegnazioni di beni ai soci effettuate nell’ambito dello scioglimento della società.
Oggetto di dubbi, infatti, è se tali operazioni debbano essere qualificate come produttive di plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 86, comma 1 del TUIR o se, invece, la disciplina applicabile sia quella dell’art. 67 comma 1 TUIR, che permetterebbe di qualificare l’assegnazione come esente da imposta.
Sulla questione si è recentemente espressa la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, la quale ha provato a fare chiarezza tramite la risposta all’istanza di interpello n. 901-526/2017, con cui ha ripreso molti dei contenuti già espressi dalla DRE Lombardia in una precedente consulenza giuridica (istanza di interpello n. 904-91/2013).
L’interpello, su cui si sono dovuti pronunciare i funzionari piemontesi, riguardava una società semplice di pura gestione immobiliare che, nell’ambito del suo scioglimento, aveva necessità ed interesse ad assegnare i beni immobili di proprietà ai soci.
I dubbi sorgevano circa l’appropriato inquadramento fiscale dell’operazione, in quanto l’art. 20-bis del TUIR (riferito alle modalità di determinazione dei redditi di partecipazione nell’ambito di alcune operazioni straordinarie operate da società di persone) richiama l’art. 47, che stabilisce le regole per l’imponibilità dei redditi percepiti dal socio all’atto della liquidazione di società di capitali.
Tuttavia, le indicazioni fornite dall’Agenzia con la circolare 6/E del 2006 specificavano che “i redditi di partecipazione non costituiscono una autonoma categoria reddituale, ma assumono la natura della categoria reddituale dalla quale traggono origine”, determinando quindi incertezza circa la corretta qualificazione tributaria dell’operazione.
Muovendo dai principi sopra espressi, la DRE Piemonte ha evidenziato che la società semplice, non svolgendo attività di tipo commerciale, non potrà mai produrre redditi di impresa. Infatti, nel caso delle società semplici, manca la forza attrattiva del reddito di impresa (ex art. 6 comma 1 del TUIR), la quale prevede che proprio nel reddito di impresa vi ricadano tutti i redditi realizzati da SNC e SAS, qualunque ne sia la fonte.
In base a quanto sopra premesso, si è ritenuta di difficile applicazione la previsione di cui all’art. 47 del TUIR relativa alle società di capitali; quindi, la DRE ha sostenuto che l’assegnazione di beni immobili ai soci di società semplice non determina in capo alla società (e ai soci per trasparenza) alcuna conseguenza tributaria, in quanto non si verifica il presupposto impositivo per poter qualificare l’operazione come produttiva di plusvalenze di cui al richiamato art. 86 comma 1 del DPR 917/1986.
Pertanto, l’Ufficio ha precisato che, purché gli immobili fatti oggetto di cessione o assegnazione siano stati costruiti o acquistati da più di cinque anni, non vi sarà alcuna materia imponibile né in capo alla società né in capo ai soci.
Quello prospettato è un orientamento estremamente interessante per i contribuenti, in quanto offre la possibilità di spostare la titolarità di alcune tipologie di beni dalla società semplice ai soci senza alcun impatto dal punto di vista fiscale, rendendo, quella in commento, un’operazione decisamente conveniente per tutte le parti in causa.