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L’ordinamento italiano prevede la possibilità per le società di persone (SNC e SAS), SRL e cooperative di optare per la determinazione del reddito su base catastale, usufruendo così di un regime fiscale estremamente favorevole.
Parrà banale, ma si tratta di un’importante opportunità fornita a tutti gli operatori agricoli, a cui il legislatore ha attribuito la possibilità di utilizzare strumenti giuridici strutturati e potenti, tramite cui evolvere dalla vecchia figura del “contadino” verso una nuova dimensione, quella dell’imprenditore agricolo in grado di competere sul mercato globale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1093 della legge 296/2006 per poter optare per tale regime di determinazione reddituale è necessario rispettare un duplice requisito:
Per poter determinare i redditi catastalmente, oltre a possedere i requisiti sopra esposti dall’inizio del periodo di imposta, è necessario che le società comunichino la propria scelta nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare.
Quando una società è esonerata dall’obbligo di dichiarazione IVA, essa dovrà comunque comunicare la volontà di optare per il regime di determinazione su base catastale con il Modello Unico.
Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è vincolato all’applicazione del regime scelto per almeno un triennio, trascorso il quale l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
A seguito dell’opzione, però, si ritiene che la categoria dei redditi prodotti rimanga invariata. Infatti, la circolare 50/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla determinazione del reddito imponibile chiarendo che “per effetto dell’opzione il reddito imponibile delle società agricole, determinato applicando i criteri catastali, non muta categoria di appartenenza, in quanto è considerato reddito di impresa”.
Quindi, esercitare l’opzione non configura un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, tant’è che la società agricola deve continuare ad applicare le vigenti regole di determinazione del reddito. In dichiarazione, i costi e i ricavi dovranno essere sterilizzati utilizzando i quadri RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) per poi essere sostituiti dal reddito agrario dei terreni.
Per tali motivazioni, il reddito prodotto, pur essendo dichiarato su base catastale, continua a rientrare nella categoria dei redditi di impresa di cui all’art. 55 del TUIR.
Come detto, l’opzione consente di “sostituire” il reddito effettivo con il reddito agrario dei terreni; tuttavia, alcuni dubbi sono sorti in merito all’opportunità di indicare in dichiarazione anche il reddito dominicale dei fondi condotti dalla società in opzione.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera c) del TUIR, non sono suscettibili di produrre reddito dominicale i terreni produttivi di reddito di impresa.
Stando al tenore letterale della norma, i terreni di proprietà della società agricola, che sono naturalmente destinati all’esercizio dell’impresa e, pertanto, produttivi del reddito di impresa, rientrerebbero nella fattispecie dei terreni indicati dall’art. 27, comma 2, lettera c) del TUIR, a prescindere dal fatto che la società abbia optato per la tassazione su base catastale.
Stando così le cose, le società in nome collettivo, in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole che decidono di determinare i propri redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non solo verrebbero tassate nella misura del reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali anziché sulla base dell’effettivo reddito prodotto nell’esercizio (reddito di impresa), ma sarebbero esonerate anche dalla dichiarazione del reddito dominicale per i motivi sopra esposti.
Come detto, il tenore letterale della norma sembra escludere le società in opzione dall’obbligo di indicare in dichiarazione il reddito dominicale; tuttavia, vista l’importante agevolazione fiscale concessa e la necessità di ricondurre tale privilegio ai terreni effettivamente condotti, riteniamo comunque opportuno dichiarare il reddito dominicale onde evitare contestazioni da parte dell’Agenzia che possano mettere in discussione l’accesso al regime agevolato agricolo e ai relativi vantaggi fiscali.