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Nel caso in cui un terreno edificabile sia posseduto e condotto da un soggetto coltivatore diretto o IAP, ai fini ICI esso è equiparato ad un terreno agricolo.
Questo principio, applicato anche per IMU e TASI è stato esteso dalla giurisprudenza laddove ricorrano tre condizioni:
Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia.
Questo perché, come spiegato dalla Cassazione nella sentenza 22486/2017 (richiamando anche Cass. 15566/2010), un fondo agricolo suscettibile di utilizzazione edificatoria, sul quale siano svolte in maniera continuativa le attività previste dall’art. 2135 del codice civile, se viene posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli configura una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area.
Di conseguenza, nel caso di comunione su un terreno edificabile su cui viene svolta attività agricola da parte di uno solo dei comproprietari, è consentito ai fini ICI di considerarne il valore come terreno agricolo, non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola
Tale principio è stato ripreso anche nella circolare del Ministero dell’Economia del 18/05/2012 n. 3/DF.
Recentemente, nel valutare il caso di un terreno edificabile di comproprietà di tre persone, dichiarato dai proprietari quale terreno agricolo in quanto condotto direttamente da un comproprietario in possesso della qualifica di IAP e come tale iscritto nella previdenza agricola, la Commissione Tributaria della Regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 3485/11 depositata il 15/12/2017 disconosceva ai proprietari non conduttori la possibilità di pagare l’imposta come terreno agricolo, contestando l’assenza di un idoneo titolo con cui essi avrebbero concesso l’utilizzo al comproprietario IAP.
Secondo i giudici regionali, la mancanza di un qualsiasi contratto rappresenterebbe una situazione di fatto e non di diritto, che attribuirebbe ai comproprietari la possibilità di ottenere in qualsiasi momento la restituzione del possesso della loro quota di terreno.