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L’art. 9 del D.L. 557/1993 stabilisce i requisiti necessari per poter qualificare come tali i fabbricati rurali.
Tra questi, di particolare interesse è la definizione contenuta nel comma 3-bis, lettera f), ove si legge che “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate […] ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento”.
Nel caso di un unico lavoratore, con un unico rapporto di lavoro, il conteggio delle giornate al fine della verifica dei requisiti pare operazione tutto sommato semplice. Decisamente meno facile è il calcolo se ci si trova davanti a più lavoratori, con più rapporti lavorativi.
Per provare a mettere ordine, si è recentemente espressa la Direzione centrale del Catasto, con una nota rivolta alla Provincia autonoma di Trento.
In tale nota, il Catasto ha precisato che, ai fini della valutazione della ruralità, non è possibile cumulare il numero di giornate lavorative di tutti i dipendenti che usufruiscono dell’alloggio, anche in tempi diversi.
Ad esempio, se l’abitazione è utilizzata prima da Tizio che lavora in azienda per 55 giorni, poi da Caio che ne lavora 70, secondo taluni doveva ritenersi integrato il requisito delle cento giornate, in quanto l’immobile era stato utilizzato da lavoratori con contratti di durata (globalmente) superiore ai 100 giorni.
Tale opinione, però, non è stata accolta dal Catasto, il quale ha affermato che, per poter essere considerata rurale, la casa deve essere utilizzata dallo stesso dipendente che lavora in azienda più di 100 giorni all’anno. Questo convincimento è motivato sulla base del fatto che la norma parla di “abitazione”, concetto che pare riferirsi ad un utilizzo duraturo (e non breve e/o saltuario) da parte del lavoratore.
Si ritiene che la posizione sostenuta nel richiamato documento sia eccessivamente rigorosa: i fabbricati rurali sono tali in quanto asserviti al fondo rustico; pertanto, la strumentalità degli immobili non viene certo meno se essi sono utilizzati da uno o più soggetti nell’ambito di un anno. Ciò che rileva, invece, è che le abitazioni siano utilizzate per un congruo periodo di tempo da parte dei lavoratori dell’impresa.
Concludendo, giova precisare che un immobile qualificato come fabbricato strumentale ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 ha una rilevanza significativa ai fini delle imposte, in quanto tali immobili sono esenti da IMU, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 708 della Legge di Stabilità 2014.
Si ricorda, infine, che i fabbricati rurali ad uso abitativo devono essere qualificati in Catasto con la categoria A6 o, in alternativa, tramite l’annotazione specifica di ruralità.