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Società agricole, aziende controllate, tassazione catastale: è un interessante groviglio di temi il caso di cui si è recentemente occupata l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 28/E dell’11 aprile 2018, ha fornito importanti chiarimenti agli operatori.
L’Amministrazione finanziaria era stata interpellata da una SRL agricola che dal 2016 aveva optato per la determinazione del reddito su base catastale di cui all’art. 32 del TUIR. Tale SRL, dall’anno 2017, desiderava aderire, insieme alla sua società controllata, al regime del consolidato nazionale, disciplinato dall’art. 117 e seguenti del TUIR.
Con cinque diversi quesiti, l’azienda richiedeva alcuni chiarimenti all’Agenzia, al fine di non commettere errori nell’inquadramento fiscale e nelle scelte possibili ai fini della tassazione.
La prima domanda riguardava la validità dell’opzione per il regime catastale: nel caso in esame, la società aveva redatto il bilancio 2016 utilizzando le regole ordinarie per il reddito d’impresa, così come non aveva evidenziato nel modello IVA 2017 la scelta della tassazione ex art. 32 del TUIR.
Sul punto, anche richiamando precedenti documenti di prassi, l’Agenzia ha ritenuto comunque applicabile la tassazione catastale, affermando che, pur in mancanza della relativa comunicazione dell’opzione, deve essere data prevalenza ai comportamenti concludenti posti in essere, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di irrogare la sanzione (da 250 a 2.000 euro) per l’omessa comunicazione.
Proseguendo, la risoluzione tratta il tema del consolidato fiscale, precisando che la determinazione del reddito su base catastale non rappresenta una delle cause di esclusione dal consolidato stesso. Infatti, evidenzia l’Agenzia, le ipotesi di esclusione dal consolidato fiscale riguardano i casi di riduzione dell’aliquota dell’imposta e non la determinazione agevolata del reddito. In assenza di una specifica previsione sul regime catastale, esso non può essere elemento idoneo ad inibire l’accesso al consolidato fiscale ex art. 117 e seguenti del TUIR per la società controllante e per le altre imprese del gruppo.
Se nulla osta secondo l’Agenzia per l’accesso al consolidato, lo stesso non si può dire circa la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto globale l’eccedenza di ACE generata dalla società controllante per l’attività “non agricola”. Infatti, sottolinea l’Amministrazione, l’art. 9 del Decreto 3 agosto 2017 vieta il beneficio dell’ACE alle società agricole che dichiarano il reddito catastale; conseguentemente si ritiene coerente vietare anche il recupero dell’eccedenza generata dalla controllante sull’intero reddito prodotto. Si prevede quindi che, nella determinazione del reddito complessivo globale netto (ai fini ACE), vada esclusa la quota pari al reddito agrario trasmesso al consolidato dalla società agricola.
Un altro chiarimento fornito dall’Ufficio riguarda la rateizzazione delle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni immobili, le quali si calcolano, in ogni caso, secondo i criteri ordinari di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR, a prescindere dalla determinazione del reddito su base catastale. Pertanto la rateizzazione può essere svolta purché l’immobile sia posseduto da almeno tre anni.
Per quanto concerne, invece, il riporto degli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL, l’Agenzia ha negato la possibilità del riporto degli anni precedenti in cui la società era tassata a bilancio. Se la disciplina prevede infatti che, in vigenza dell’opzione per il regime catastale, la società può dedurre costi che si sono manifestati in periodi di tassazione a bilancio ma rinviati a quelli successivi e lo stesso vale per il riporto delle perdite di esercizio. Al contrario, per quanto riguarda gli interessi passivi, l’Agenzia ha escluso tale possibilità, in assenza di una espressa previsione all’interno della normativa di riferimento.