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Nell’ambito della compilazione della dichiarazione di un agricoltore, uno dei temi che non va mai trascurato è quello relativo al corretto inquadramento dei redditi derivanti dai terreni di proprietà o condotti a diverso titolo (affitto, comodato, ecc.) dallo stesso.
Una delle più rilevanti novità per l’anno d’imposta 2017 consiste nell’esclusione dalla base imponibile dei redditi agrari e dominicali per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola. Tale esenzione vale sia per i terreni da loro posseduti che per quelli meramente condotti.
La legge 232/2016 (art. 1, comma 44) ha stabilito che, per le annualità 2017-2018-2019, i redditi dominicali ed agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali come definiti dall’art. 1 del D. Lgs. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola.
In base alle istruzioni allegate al modello redditi, tali soggetti dovranno indicare nel quadro RA le tariffe d’estimo non rivalutate ai righi 1 e 3 e barrare la colonna 10 “coltivatore diretto o IAP”.
I redditi dominicali ed agrari non dovranno essere rivalutati, rispettivamente del 80% e del 70% nel caso in cui siano concessi in affitto a giovani agricoltori che, al momento della stipula del contratto, non avevano compiuto l’età di 40 anni.
La somma dei redditi dei terreni, eventualmente rivalutati, viene quindi indicata quale “reddito fondiario non imponibile” al punto 13 del quadro RA.
Pertanto, al quadro RA colonna 13 quest’anno confluiranno sia i redditi dominicali rivalutati non concessi in affitto ed assoggettati ad IMU, sia i redditi dei terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP.
L’esenzione si applica anche nel caso di società semplici ai soci CD o IAP. In particolare nel modello redditi delle società di persone si potrà compilare la colonna 10 “IAP” del quadro RA e riportare i redditi dominicali ed agrari rivalutati ma non imponibili rispettivamente in colonna 13 e 14. Il socio invece dovrà indicare i redditi fondiari derivanti dalla partecipazione nella società semplice nei righi da RH1 a RH4 alla colonna 13 (quota reddito non imponibile) della propria dichiarazione, riepilogandoli al rigo RH18 colonna 2 per poi riportarli al rigo RN50 colonna 2.
È da evidenziare che, stando al tenore letterale dell’art. 1 comma 44 della L. 232/2016, l’esenzione dall’IRPEF per coltivatori diretti e IAP si applica indifferentemente sia ai terreni da loro condotti che ai terreni eventualmente concessi in affitto a terzi.
Se l’intento del legislatore era quello di agevolare l’imprenditoria agricola, una tale estensione dei benefici anche ai terreni non condotti, pur se apprezzabile, appare di difficile comprensione.
L’esenzione sembra applicabile anche al computo del reddito per la qualificazione dei familiari a carico, in quanto i redditi fondiari, come definiti dall’art. 1 comma 44 L.232/2016, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Per gli allevatori che determinano il reddito eccedente i limiti dell’art. 32 del TUIR in base ai parametri indicati all’art. 56 comma 5, la compilazione del quadro RD, in particolare la ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità, non subisce variazioni rispetto allo scorso anno. Essi continueranno ad applicare la sola rivalutazione del 70% alle tariffe d’estimo.
Conseguentemente, per i redditi da allevamento determinati ai sensi dell’art. 56 comma 5 non vi saranno ripercussioni su IRPEF ed IRAP rispetto allo scorso anno.