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La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che non decade dalle agevolazioni previste per la Piccola Proprietà Contadina l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cinque anni, abbia concesso in affitto il fondo rustico a favore dei parenti.
Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato tra un imprenditore agricolo e l’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente all’atto di acquisto, il contribuente aveva richiesto l’applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 194/2009, in funzione del quale l’atto di compravendita era stato tassato con imposta di registro e ipotecaria in misura fissa.
Il legislatore ha difatti previsto che “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, […], sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.”
La contribuente, dopo due anni, aveva stipulato un contratto d’affitto con il quale concedeva il fondo a favore di una società agricola partecipata dalla figlia e dalla nuora.
L’Agenzia delle Entrate aveva successivamente emesso un avviso di liquidazione accertando maggiori imposte di registro ed ipotecarie, avvalendosi della tesi secondo cui la cessata conduzione diretta del fondo farebbe decadere la contribuente dalle agevolazioni PPC.
Si ricorda, infatti, che è prevista la decadenza dall’agevolazione se, entro un quinquennio dall’acquisto, si verifica una delle seguenti condizioni:
In deroga alle previsioni di cui sopra, il Legislatore, con l’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 228/2001, esclude la decadenza nell’ipotesi in cui il CD o lo IAP ceda o conceda in godimento il terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, con sentenza 476/02/2017, confutava le accuse dell’Ufficio motivando la propria decisione sulla disciplina relativa alle agevolazioni per la PPC.
I giudici tributari trevigiani hanno ritenuto che, nella fattispecie, non sussisteva alcuna decadenza dalle agevolazioni fiscali, in quanto i terreni erano stati concessi in affitto a parenti entro il terzo grado (figlia) ed affini entro il secondo grado (nuora).
Ad analoga conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 28848/2017.
I Giudici di legittimità, in tale circostanza, hanno affermato che, nonostante l’affitto riveli chiaramente la cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, se la locazione avviene in favore dei parenti o affini che esercitano attività di imprenditore agricolo, non si decade dalle agevolazioni fiscali.