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L’esenzione IMU, prevista per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, rappresenta una delle più importanti agevolazioni fiscali concesse agli operatori del settore dell’agricoltura.
Su questo tema si è recentemente pronunciata la CTP di Firenze con la sentenza n. 239/1/2018, ribadendo un importante principio circa l’applicabilità degli sconti fiscali sull’imposta municipale in caso di affitto di fondo rustico.
Il caso riguardava una contribuente, la quale aveva ricevuto in eredità dal padre un terreno agricolo che era stato poi concesso in affitto a terzi. Dopo qualche tempo, il Comune emetteva avviso di accertamento per l’anno 2012, chiedendo l’integrale pagamento dell’IMU omessa dalla proprietaria del fondo.
Quest’ultima si difendeva affermando che doveva ritenersi irrilevante la mancata titolarità della qualifica soggettiva di CD o IAP da parte sua, in quanto il terreno era adibito dall’affittuario all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. Pertanto l’imposta doveva ritenersi non dovuta.
Diversa era, invece, la posizione del Comune, il quale evidenziava che, ai fini dell’accesso all’esenzione IMU, era necessario che fosse il contribuente esente ad esercitare direttamente sul fondo le attività agricole previste dal codice civile, in quanto la finalità dell’agevolazione consiste nel fornire una facilitazione ai soggetti che svolgono professionalmente l’attività agricola la quale, per definizione, deve definirsi svantaggiata.
Nel caso oggetto di controversia, invece, non solo la proprietaria non svolgeva direttamente l’attività agricola, ma utilizzava il fondo come fonte di una rendita patrimoniale percependo dei canoni che giustificavano ulteriormente il prelievo fiscale.
Pronunciandosi sulla questione, la CTP fiorentina ha condannato la proprietaria del fondo al pagamento dell’imposta dovuta, accogliendo le tesi difensive del Comune.
Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, tra cui la Cass. n. 11979/2017, la commissione ha evidenziato come, ai fini dell’accesso all’esenzione IMU, è necessario che il terreno sia posseduto (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) e condotto direttamente dal soggetto passivo IMU, il quale deve utilizzarlo per l’espletamento della sua professione.
L’esenzione dall’imposta municipale, infatti, spetta solo a coloro che sono titolari della qualifica di CD o IAP che svolgono continuativamente l’attività agricola: tale agevolazione non può essere estensivamente o analogicamente estesa a soggetti diversi da quelli tassativamente previsti dalla disciplina normativa.