Ai fini delle imposte dirette i redditi da allevamento possono essere distinti in 3 tipologie:
- Allevamenti che, ai sensi dell’art. 32 del TUIR, determinano il loro reddito su base catastale (reddito agrario). Si tratta di allevamenti condotti in connessione con un terreno agricolo in grado di fornire potenzialmente almeno un quarto del mangime
- Allevamenti con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. In tal caso, esclusivamente per le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali si applica il comma 5 dell’art. 56 del TUIR che prevede la possibilità di determinare il reddito in base ai parametri fissati con cadenza biennale da un apposito decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali (attualmente in vigore D.M. 20/04/2006 confermato dal D.M. 15/06/2017).
- Allevamenti condotti in assenza di connessione con il terreno. In tal caso il reddito prodotto ha sempre natura di reddito d’impresa e come tale va determinato analiticamente in base alla differenza tra costi e ricavi (art. 55 del TUIR).
Per definire la natura dei redditi prodotti dagli allevamenti in connessione con il terreno, non rileva il fatto che i mangimi effettivamente utilizzati siano acquistati da terzi ma l’astratta potenzialità del terreno a produrre almeno un quarto degli alimenti necessari.
L’applicazione dei parametri è possibile solo se sussistono contestualmente i seguenti requisiti:
- Il soggetto titolare del reddito deve essere una ditta individuale, una società semplice o un ente non commerciale.
- L’impresa di allevamento sia gestita dal titolare del reddito agrario dei terreni (proprietà, usufrutto, altro diritto reale oppure condotti in affitto).
- Che il terreno sia funzionalmente collegato all’attività di allevamento (ad esempio: produzione di derrate per gli animali allevati, spandimento delle deiezioni, pascolo, ecc.).
- Che gli animali allevati siano tra quelli elencati nella tabella 3 del decreto.
- Che sia correttamente tenuto il registro di carico e scarico degli animali previsto dall’art. 18-bis del DPR 600/1973.
Il reddito d’impresa definito ai sensi del comma 5 dell’art. 56, essendo determinato in modo forfettario, non consente di detrarre le spese e gli altri componenti negativi. Pertanto, è concesso alle imprese di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari compilando i quadri relativi ai redditi d’impresa nella dichiarazione dei redditi (quadri RF o RG). L’opzione è esercitabile, qualora nell’anno d’imposta per il quale l’impresa intenda esercitare l’opzione abbia tenuto la contabilità ordinaria o semplificata (a seconda del volume dei ricavi). Tale opzione non è vincolante per gli anni successivi.
COME DETERMINARE IL REDDITO IN BASE AI PARAMETRI
Per le imprese che determinano il reddito in base ai parametri, il reddito relativo alla parte eccedente i limiti dell’art. 32 “concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione”.
Occorre quindi fare riferimento al citato decreto interministeriale nel quale sono riportate tre tabelle.
Nella tabella 1 sono riepilogate e raggruppate in sei fasce di qualità le tipologie di colture effettivamente praticate. Il reddito agrario raggruppato per fasce, rivalutato del 70% (e ricorrendone le condizioni dell'ulteriore rivalutazione del 30%) e moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione proprio di ogni singola fascia determina il c.d. “reddito agrario normalizzato”. Tale valore va quindi moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569 determinando il valore da indicare in RD3 e precisamente il numero (“normalizzato”) dei capi allevabili nei limiti dell’art. 32.
RD3 = Reddito agrario normalizzato x 219,08 : 51,64569
Nella tabella 3 del decreto sono elencate le specie animali che possono determinare il reddito in base ai parametri, la durata del ciclo di allevamento utile al fine di determinare il numero di animali allevati (cessioni imponibili) e l’imponibile per ogni capo allevato oltre a quelli “coperti” dal reddito agrario.
N.B. Il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati (art. 18-bis DPR 600/1973) determina il numero di capi allevati, distinti per categoria, tenendo in considerazione anche la durata del ciclo di allevamento indicata nella colonna 2 della tabella 3. |
Per agevolare i contribuenti, allegato alle istruzioni della dichiarazione dei redditi vi è un prospetto che guida alla determinazione del reddito da allevamento. Nella sezione 2 di tale prospetto, indicando in corrispondenza di ogni categoria animali il numero delle cessioni imponibili rilevabili dal registro di carico e scarico degli animali allevati, è possibile individuare il corrispondente coefficiente di normalizzazione che, moltiplicato per il numero delle cessioni imponibili, restituirà il valore in “capi normalizzati”, la cui somma dovrà essere riportata in RD2.
Qualora la differenza tra i campi RD2 e RD3, riportata in RD4, fosse rappresentata da un valore negativo ovvero uguale a zero, significa che l’impresa non ha determinato nell’anno redditi di allevamento. In caso contrario il valore indicato in RD4 dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di reddito pari e € 0,058532 al fine di determinare il reddito da allevamento eccedente da riportare al rigo RD5.
RD4 uguale o minore di zero ? il reddito agrario assorbe completamente l’attività di allevamento.
RD4 maggiore di zero ? RD4 x € 0,058532 = RD5 (reddito da allevamento eccedente)
Il coefficiente di redditività € 0,058532 si riduce della metà (€ 0,029266) alle seguenti condizioni:
- l’impresa si avvale esclusivamente dell’opera di propri familiari e non abbia enunciato l’impresa familiare;
- l’impresa non occupi personale dipendente (anche per poche giornate).
In ogni caso le società semplici applicano il coefficiente € 0,058532.
Per applicare il coefficiente € 0,029266 occorrerà quindi barrare la casella “Impiego propri familiari” del quadro RD Sez. 1.
IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI ALLEVATI
Il registro di carico e scarico degli animali allevati rappresenta una scrittura obbligatoria prevista dall’art. 18-bis del DPR 600/1973 ed indispensabile per determinare e documentare il numero dei capi allevati. Le modalità di tenuta del registro sono indicate nella circolare ministeriale n. 150 del 01/12/1978. Gli animali devono essere annotati distintamente per specie e per ciclo (per la definizione del ciclo di ogni specie animale si fa riferimento alla colonna 2 della tabella 3 allegata al DM interministeriale 20/04/2006). Per definire i capi allevati occorrerà quindi rilevare, per ogni specie, solo il numero di cicli conclusi nell’anno, contando anche i passaggi dello stesso animale da una categoria ad un’altra.
Gli animali che muoiono prima della conclusione del ciclo non determinano alcun incremento del numero di capi allevati.
Gli animali che nascono in azienda devono essere caricati nel registro al termine del periodo di allattamento. Se gli animali vengono venduti entro tale periodo non devono essere pertanto rilevati (Ris. 9/601 del 29/05/1979). Il periodo di allattamento è definito in:
- 90 giorni per bovini, bufalini ed equini;
- 60 giorni per suini;
- 40 giorni per ovini e conigli.
Periodo di tolleranza. La circolare n. 150/1978 prevede la possibilità di limitare alcune possibili distorsioni relative alle tempistiche con cui gli animali sono ceduti, dovute alle caratteristiche dei mercati. Gli animali imputabili al ciclo successivo non concorrono a formare il numero dei capi allevati se permangono nel ciclo stesso per un periodo non superiore alla metà della sua durata
Esempio: un suino leggero da macello ha un ciclo di 6 mesi. Se viene venduto entro 9 mesi (6 mesi + ½ di 6 mesi) dall’inizio del suo ciclo non determinerà una seconda “cessione imponibile”.
Il registro rappresenta una scrittura contabile esclusiva, pertanto ai fini delle imposte dirette, se l’impresa di allevamento determina il reddito in base ai parametri non dovrà tenere alcuna altra scrittura contabile.
SOCCIDA
I contratti di soccida sono oggi molto diffusi ed è quindi opportuno sapere che già nel 1979, con la Risoluzione 9/1266, il Ministero delle Finanze ha confermato che il regime di determinazione del reddito in base ai parametri può essere determinato in via autonoma sia dal soccidante che dal soccidario.
Il soccidante, in qualità di proprietario degli animali dovrà tenere un registro di carico e scarico degli animali allevati distinguendo le quote di sua spettanza rispetto a quelle del soccidario. Il registro andrà quindi tenuto separato per ogni contratto di soccida in corso. Alla fine dell’anno il soccidante comunicherà al soccidario gli animali corrispondenti agli accrescimenti a lui spettanti.
PISCICOLTURA
Con la risoluzione 9/601 del 1979 il Ministero delle Finanze ha permesso una semplificazione nella determinazione della quantità di pesce allevato, dato che applicare il dettato della circolare 150/1978 comportava delle evidenti difficoltà.
Ai fini della determinazione della quantità di pesce allevato:
- Non occorre fare distinzione fra ciclo e ciclo;
- È rilevante la quantità complessiva rilevata a fine anno;
- Nel registro di carico e scarico deve essere indicata la quantità di mangime consumato;
- Ai fini fiscali, la quantità di pesce allevato è pari al quantitativo di pesce pesato a fine anno, aumentato del quantitativo venduto e diminuito del quantitativo acquistato e di quello presente a inizio anno.
Per il calcolo della quantità di pesce allevato si applica la seguente formula:
RIMANENZE FINALI + VENDITE – ACQUISTI - RIMANENZE INIZIALI
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