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Le aziende agricole possono svolgere anche attività non produttive di redditi fondiari. L’attività di agriturismo, nonostante possa esser svolta esclusivamente in presenza di un rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole previste dall’art. 2135 del codice civile, è a tutti gli effetti un’attività produttiva di reddito di impresa.
Quindi, l’azienda agrituristica non può esistere se non in connessione con lo svolgimento di un’attività agricola effettivamente praticata ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
La legge 96/2006 elenca le attività che possono ricondursi all’agriturismo:
Per i soggetti che svolgono tale attività, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge quadro nazionale 96/2006 e delle rispettive leggi regionali, è previsto uno specifico regime fiscale che ne rappresenta il regime naturale. Tale regime è previsto dall’art. 5 della legge 413/1991.
Il regime previsto dalla legge 413/1991 non è obbligatorio, per cui l’impresa può optare per la determinazione dei redditi e dell’IVA nei modi ordinari.
REGIME FORFETTARIO: IVA
Ai fini IVA, il regime previsto dall’art. 5 della legge 413/1991 rappresenta il regime naturale a cui qualunque forma d’impresa che svolge un’attività agrituristica deve attenersi ai fini IVA.
Si tratta di un regime forfettario, consistente nell’applicazione di una detrazione pari al 50% dell’IVA sulle operazioni attive e che, come detto, è applicabile a tutti i soggetti che esercitano questo tipo di attività indipendentemente dalla forma giuridica.
REGIME FORFETTARIO: IMPOSTE SUI REDDITI
Ai fini delle imposte sui redditi, l’applicazione del regime forfettario è prevista esclusivamente per le ditte individuali e le società di persone, con esclusione, quindi, delle società di capitali e degli enti commerciali.
Tale regime prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando ai ricavi derivanti dall’attività agrituristica un coefficiente di redditività del 25%.
Essendo un regime forfettario, le plusvalenze e le minusvalenze non concorrono a formare il reddito. Così pure anche i contributi in conto impianti sono irrilevanti ai fini definizione del reddito.
Questo regime di favore non prevede alcun esonero dagli obblighi contabili previsti in applicazione delle norme tributarie e civilistiche, diversificati a seconda delle dimensioni aziendali (contabilità ordinaria ovvero semplificata). Le imprese minori in regime semplificato che svolgono attività agrituristica, per la definizione dei ricavi conseguiti da gennaio 2017, applicano il c.d. regime di cassa (circ. 11/E del 13/04/2017)
IL REGIME FORFETTARIO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018
Le ditte individuali e le società semplici compilano il quadro RD nella sezione III, riportando nella colonna 1 del rigo RD 10 l’intero ammontare dei ricavi relativi all’attività agrituristica di cui alla legge 96/2006.
Nella colonna 5 del rigo RD 10, relativa all’ammontare complessivo del reddito derivante dalle altre attività agricole connesse, si dovrà indicare il valore determinato sommando il 25% dell’importo di colonna 1.
Le altre società di persone (SAS e SNC), a seconda che adottino la contabilità semplificata o quella ordinaria, compilano il quadro RG o RF del modello redditi società di persone.
Le imprese in contabilità semplificata devono barrare la casella “attività agriturismo” posta nel quadro RG, riportando al rigo RG2, in corrispondenza della colonna 2 “Attività di Agriturismo”, l’ammontare dei ricavi derivanti da tale attività. Al contempo, si dovranno riportare tra gli altri componenti negativi, al rigo RG22 colonna 2, il 75% dei ricavi precedentemente indicati al rigo RG2 (costi forfetari).
Per le imprese minori in regime di contabilità semplificata da quest’anno i ricavi dovranno essere rilevati in base al nuovo regime di cassa introdotto dalla legge 232/16.
I soggetti in contabilità ordinaria compilano il quadro RF barrando l’apposita casella “attività agriturismo”, riportando nel rigo RF9 il 25% dei ricavi conseguiti dall’attività agrituristica. I costi ed i ricavi effettivi di tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF11 (variazioni in aumento) e RF55 (variazioni in diminuzione) utilizzando il codice 9.
Gli altri soggetti che non si avvalgono del regime forfettario previsto dalla legge 413/1991, determinano i redditi attraverso la differenza dei costi e dei ricavi di competenza.
IL REGIME FORFETTARIO NELLA DICHIARAZIONE IRAP
Le imprese agrituristiche che applicano il regime forfettario seguono le regole delle imprese agricole: considerano, cioè, i componenti positivi e negativi in base alle registrazioni IVA.
Il valore della produzione sarà dato dalla seguente formula:
Ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA
meno
Ammontare degli acquisti destinati alla produzione e soggetti a registrazione ai fini IVA
meno
Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
Contributi a consorzi obbligatori
Altre deduzioni per lavoro dipendente
(deduzione forfetaria, apprendisti, disabili, ricercatori, ecc.)
Per i soggetti che si avvalgono ai fini delle imposte del regime di cui all’art. 5 della legge 413/1991 e che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri speciali ad essi riservati, i costi relativi all’acquisto di beni strumentali possono essere dedotti immediatamente ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Così pure la cessione dei beni strumentali concorrerà alla formazione dell’ammontare dei componenti positivi.
Come lo scorso anno è prevista un’apposita sezione riservata alle aziende agricole condotte da una persona fisica e da società di persone. A tali soggetti è destinata la sezione IV del modello per la dichiarazione del valore della produzione dell’attività di agriturismo e/o allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a fornire almeno 1/4 dei mangimi necessari.
I soggetti che utilizzano la sez. IV sia per l’attività di allevamento che per quella di agriturismo, trattandosi di attività con presupposti impostivi diversi, non possono effettuare compensazioni tra i risultati delle singole attività e dovranno compilare due distinti quadri, riportando in IQ57/IP63 colonna 1 i dati del primo modulo e in IQ58/IP64 i dati del secondo modulo.
Nel rigo IQ46/IP52 si riporta l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA
Nel rigo IQ47/IP53 andranno indicati gli acquisti soggetti a registrazione ai fini IVA.
Nel caso di beni strumentali utilizzati in base ad un contratto di locazione finanziaria non dovranno essere considerati nella quota di costo gli oneri finanziari.
L’opzione per l’applicazione dell’imposta secondo i criteri ordinari, con valenza per l’anno 2017 ed i tre periodi successivi, si indica nel quadro IS al rigo IS33 barrando la casella “opzione”. La revoca può essere effettuata solo al termine del quadriennio di applicazione dell’imposta nei modi ordinari, barrando la casella “revoca” del rigo IS33.