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Se le piante acquistate da terzi non vengono fatte oggetto di ricoltivazione o di attività di manipolazione o trasformazione in azienda, i redditi da esse derivanti non possono essere ricondotti all’interno del reddito agrario.
Per poter operare tale valutazione, l’Agenzia può individuare come discriminante anche il fattore “tempo”: questo lo ha deciso la CTP di Pistoia con la sentenza 72/2018.
È prassi diffusa nel settore del florovivaismo, che le aziende acquistino da terzi (spesso dall’estero) piante e fiori per poi rivenderli nei propri punti vendita.
Tale attività di per sé non crea alcun tipo di problematica dal punto di vista fiscale, purché si tenga conto dei principi più volte ribaditi dalle circolari 44/E del 2002 e del 2004, nonché dalla risoluzione 11/E/2018 (il cui contenuto era già stato esplicitato nella consulenza giuridica 954-73/2014): per poter ricomprendere nel reddito agrario i redditi derivanti dalle cessioni di tali piante, è necessario che esse siano fatte oggetto di attività di manipolazione, trasformazione (quali attività connesse nel rispetto della prevalenza) o di un vero e proprio processo di coltivazione o ricoltivazione (in questo caso si concretizza l’esercizio dell’attività agricola principale).
Se non si verificano tali presupposti non potrà trovare applicazione l’art. 32 del TUIR e i relativi redditi non saranno ricompresi nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 56 del TUIR.
Nel caso trattato, un’azienda florovivaistica pistoiese riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento con cui veniva parzialmente disconosciuta la natura agraria dei redditi derivanti dalle cessioni di piante acquistate da terzi, in quanto i vegetali erano restati in azienda per brevissimi lassi di tempo, ritenuti dall’Agenzia insufficienti per lo svolgimento di una qualunque delle attività sopra menzionate.
I contribuenti presentavano ricorso, lamentando la genericità della contestazione e provando puntualmente l’incongruenza dei dati citati dall’Ufficio, il quale aveva eseguito un’analisi delle fatture attive e passive di un trimestre, correlando cessioni e acquisti all’interno del periodo di riferimento e riportando tale percentuale su tutto il periodo di imposta.
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici toscani hanno parzialmente accolto il ricorso dei florovivaisti, in quanto per “svolgimento di un’attività di manipolazione”, come precisato anche dalla risoluzione 11/E/2018, si possono intendere anche tutte quelle attività di preparazione per la messa sul mercato della pianta, come, ad esempio:
Per molte di tali attività, evidenzia la CTP, non sono richieste tempistiche particolarmente dilatate, pertanto si ritiene possibile che le piante restino in azienda per tempi più ridotti rispetto a quelli richiesti per una vera e propria coltivazione del prodotto.
Tuttavia, concludono i giudici, debbono essere considerate in ogni caso produttive di reddito di impresa tutte le cessioni avvenute in tempi brevissimi (ad esempio, dalla sera alla mattina seguente), poiché il ridottissimo tempo di permanenza in azienda escluderebbe la possibilità di effettuare sulle piante qualsiasi lavorazione che possa integrare un processo di trasformazione o manipolazione.
Quest’ultimo principio merita particolare attenzione, infatti il Collegio pistoiese riconduce alla brevissima permanenza in azienda delle piante un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che dovrà quindi dimostrare di aver effettivamente svolto attività di manipolazione/trasformazione sulle piantine acquistate. Una prova che può considerarsi “diabolica”, poiché a distanza di anni è sostanzialmente impossibile dimostrare di aver effettuato questo tipo di operazioni.
Proprio per queste ragioni, come sostenuto da anni dagli esperti di Consulenzaagricola.it, si consiglia sempre agli operatori del settore florovivaistico di provare sempre lo svolgimento di attività di manipolazione sui prodotti acquistati da terzi, anche tramite la produzione di fotografie e video che lo dimostrino, come meglio spiegato nel nostro specifico approfondimento.
Concludendo, occorre ricordare che, negli ultimi anni, l’Agenzia ha operato importanti aperture sul concetto di attività agricole connesse nell’ambito del florovivaismo; pertanto riteniamo che il contribuente debba creare i presupposti e le condizioni per poterne usufruire a pieno evitando, ad esempio, di commercializzare direttamente prodotti acquistati in giornata.