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I soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione del valore dei terreni agricoli o delle quote di partecipazione di società nell’anno 2017 attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva dell'8%, devono indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dell’affrancamento effettuato.
L’omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi all’opzione non è una violazione di tipo sostanziale, ma formale ma come tale comunque sanzionabile ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con un minimo di euro 258 a euro 2.065 (Agenzia delle Entrate, circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E).
Ricordiamo infatti che l’affrancamento del valore di acquisto si perfeziona con il versamento entro il termine previsto dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata (Circ. 4 agosto 2004, n. 35/E).
La rivalutazione del valore delle partecipazioni, dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione sulla base di una perizia di stima prevedeva, per l’anno 2017, il versamento dell’imposta sostitutiva del 8% entro il 30 giugno 2017 in un'unica soluzione, ovvero la rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a cui era applicato un interesse del 3%. Qualora tali soggetti avessero proceduto a rideterminare il valore di terreni o partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 già oggetto di precedenti rivalutazioni, essi potevano scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata, sempreché non avessero già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale le rate dovevano essere determinate scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate (max. 3).
Le informazioni da riportare nei due quadri sono sostanzialmente speculari.
Nel caso siano stati rivalutati più terreni o partecipazioni si dovranno utilizzare distinti righi.
In colonna 1 andrà riportato il valore rideterminato del terreno o della partecipazione indicato nella perizia
In colonna 2 l’imposta sostitutiva pari all’8% del valore di colonna 1.
In colonna 3 l’imposta eventualmente versata in occasione di precedenti rivalutazioni.
In colonna 4 l’imposta residua da versare data dalla differenza di colonna 2 e colonna 3.
Nelle ultime due colonne andrà barrata l’opzione del pagamento rateale o in unica soluzione.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha riproposto, anche per quest’anno, la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore di acquisto di terreni, sia edificabili che agricoli, e delle partecipazioni (qualificate e non) di società non quotate, purché detenute al di fuori del regime d’impresa e posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche, le società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse equiparate) e gli enti non commerciali che alla data del 1° gennaio 2018 risultino essere in possesso di partecipazioni e terreni.
Devono valutare questa opportunità i soggetti che prevedono di realizzare un plusvalore dalla futura vendita di un bene ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere a) e b), c) e c-bis), TUIR.
Il principale effetto dell’operazione consiste nella rideterminazione del valore da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile al momento della futura vendita del bene. Infatti, il valore affrancato determina il nuovo valore d’acquisto del terreno o della partecipazione, pertanto, se allineato al valore di vendita, ridurrà il valore dell’eventuale plusvalenza tassabile.
Rientrano in tali casistiche ad esempio le plusvalenze relative alla cessione di terreni edificabili, lottizzazioni di terreni, la cessione di beni immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni, le cessioni di partecipazioni, ecc.
La rideterminazione del valore di acquisto si realizza attraverso la redazione di una perizia di stima che asseveri il valore delle partecipazioni o dei terreni alla data del 1° gennaio 2018. L’asseverazione deve avvenire entro il 30 giugno 2018 e dovrà essere poi riportata sull’atto della successiva vendita.
Entro il 30 giugno 2018 si dovrà provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione pari al 8% del valore di perizia, da effettuarsi in un’unica soluzione, oppure ratealmente fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, da versarsi al 30 giugno di ogni anno a partire già dal 2018.
Le rate successive dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2018.
Infine, l’anno prossimo occorrerà riportare gli estremi dell’avvenuto affrancamento nei quadri RM e RT della dichiarazione dei redditi.