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È stato necessario l’intervento della Cassazione per stabilire che le spese sostenute per l’intervento di manutenzione del verde sono pienamente deducibili.
L’Agenzia delle Entrate contestava ad un’impresa di aver detratto, quali costi di manutenzione, i costi sostenuti per consulenze ed interventi effettuati sul verde aziendale, ritenendoli invece spese di rappresentanza, volti esclusivamente a migliorare l’immagine dell’azienda.
Come diretta conseguenza l’Agenzia denunciava l’indebita detrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 19 comma 1 e all’art. 19-bis comma 1 lett.h) e, ai fini delle imposte dirette, la disapplicazione dell’art. 108 comma 2 del TUIR.
La tesi dell’Agenzia era imperniata sul fatto che gli interventi realizzati sull’area verde non fossero, a suo parere, inerenti all’esercizio dell’attività dell’impresa. La contestazione muoveva dal presupposto che la realizzazione di “laghetti artificiali, piante e alberi particolari…di un’insegna di rilevanti dimensioni” non fosse idonea ad essere qualificata come manutenzione ma come attività volta a migliorare l’immagine dell’impresa.
In base a tale ragionamento, l’Agenzia aveva riqualificato i costi sostenuti come costi di rappresentanza che come è noto, godono di un regime di deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA estremamente limitato.
Gli ermellini, valutando l’intervento di sistemazione dell’area pertinenziale, hanno però dato una lettura diversa alla problematica, configurando un “nesso funzionale con l’attività dell’impresa.”
Nella sentenza 15843 del 15-06-2018, richiamando quanto già affermato nella sentenza 450/2018 la Cassazione ha ritenuto che in materia tributaria, l'evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all'imposta sui redditi ed all'Iva non può tradursi identificando l'inerenza con la sproporzione o l'incongruità dei costi.
Infatti, la Cassazione afferma che va disatteso l’orientamento secondo il quale l’inerenza si misura in termini di suscettibilità, di arrecare, direttamente o indirettamente, un’utilità all’attività d’impresa in termini di ricavi realizzati (orientamento che prendeva spunto da un non corretta interpretazione dell'art. 109 del TUIR).
A tal proposito, la Cassazione afferma: “In altri termini, secondo la tesi criticata, l'utilità deve essere apprezzata considerando anche la dimensione quantitativa della spesa, per cui un costo potrebbe essere inerente anche solo in parte.
Tuttavia, come sopra accennato, l'impiego del criterio utilitaristico non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all'elemento dell'utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all'attività d'impresa.
Viceversa, l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”.
Quindi, l'inerenza va valutata in funzione dell’apporto che il costo sostenuto offre in termini qualitativi all’impresa ed è strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d'impresa. Non rileva, ai fini del concetto di inerenza per l’imposta sui redditi e l’Iva, la sproporzione o l’incongruità dei costi, in quanto il giudizio non deve essere quantitativo ma qualitativo, non collegato a quanto espresso al comma 5 dell’art. 109 del Tuir ma alla nozione di reddito d’impresa.
L’intervento di effettuato sull’area verde aziendale, prima contestato dalla CTR in quanto mancante di inerenza poiché non aveva aumentato i ricavi aziendali, è stato riletto in un’ottica di miglioramento dell’immagine aziendale, inerente all’attività imprenditoriale in senso ampio.
In ultimo, gli ermellini hanno precisato che l’inerenza non poteva comunque essere disconosciuta, in quanto come rilevato dalla stessa CTR che aveva riqualificato l’operazione come spesa di rappresentanza, tale requisito era stato riconosciuto implicitamente.
La Cassazione confermando l’orientamento della sentenza 450/18, ha ribadito che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, privo di qualsivoglia riferimento ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
Ciò appare in linea con i tempi in cui viviamo, dove anche presentarsi ai clienti (o potenziali clienti) con una sede aziendale in grado di offrire un’immagine adeguata e coerente agli standard che l’impresa intende rappresentare, è un elemento rilevante per lo sviluppo delle attività imprenditoriali.
Pertanto, anche nel caso di spese per la realizzazione o la manutenzione delle aree verdi aziendali la detrazione dell’IVA dovrà essere riconosciuta per intero ed i costi sostenuti contribuiranno alla formazione del reddito in funzione della loro natura.