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L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018 ha chiarito che è esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica la cessione di benzina e gasolio destinati ad alimentare trattori agricoli e forestali, aeromobili e natanti.
I nuovi obblighi di fatturazione elettronica riguarderanno le fatture emesse dal 1° luglio 2018, indipendentemente dal fatto che esse siano afferenti operazioni relative al periodo precedente.
Fermo restando l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti effettuate dai distributori stradali prevista dal D.L. 79/2018, l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo invece permane:
• Per le cessioni di carburanti destinate ai mezzi di trasporto indicati agli art. 53-54 e 55 del codice della strada (motoveicoli e autoveicoli);
• Qualora all’atto della vendita dei suddetti carburanti non vi sia la certezza sull’impiego a cui saranno destinati.
La circolare ribadisce che, al fine della detraibilità dell’imposta, permane l’obbligo di pagamento tramite sistemi che consentono la tracciabilità, come già precisato nel provvedimento 73203 del 4 aprile 2018.
L’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire contestualmente alla cessione del carburante ossia entro le ore 24 del medesimo giorno.
Considerando che l’iter di emissione potrebbe non concludersi entro le ore 24 del medesimo giorno, non sarà punibile la fattura inviata con un minimo ritardo che non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta. A tal fine, farà fede la data di emissione riportata nel campo “Data”.
La fattura elettronica che non supera i controlli del SdI (Sistema di Interscambio), o che reca un codice destinatario inesistente, determina l’invio di una comunicazione di scarto al soggetto emittente/trasmittente. Tali fatture saranno considerate, pertanto, non emesse.
Qualora l’emittente abbia già provveduto alla registrazione del documento nella propria contabilità, potrà “annullare” la fattura rilevata con una registrazione interna e procedere all'emissione ed alla trasmissione un nuovo documento indicando, preferibilmente, la stessa data e numerazione di quello scartato.
Nel caso ciò non fosse possibile si potrà inviare un documento con data e numero coerenti con la numerazione interna adottata, ovvero ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente (ad esempio: fattura originale scartata n. 11, fattura riemessa n. 11/R).
L’Agenzia ha fornito chiarimenti anche in merito all’individuazione dei soggetti obbligati all’emissione dell’e-fattura nell’ambito di contratti di subappalto nei confronti di forniture effettuate alla pubblica amministrazione.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo coloro che, in base all’art. 105 del D.Lgs 50/2016, sono formalmente considerati subappaltatori o subcontraenti.
In caso di consorzi, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
Ciascun operatore potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati contemplati dal DM 3/12/2013 e considerati idonei ai fini della conservazione (“PDF”, JPG”, “TXT”).
Tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del DM. 17/06/2014. L’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il servizio che include anche la conservazione delle fatture emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.
Infine, è stato precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia, i soggetti meramente identificati in Italia e non residenti possono essere destinatari di fatture elettroniche a condizione di assicurare loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.