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Tra le novità contenute nel Decreto Dignità, una delle più importanti e significative è quella relativa all’eliminazione dell’obbligo dello split payment per le fatture emesse da professionisti a seguito di prestazioni emesse in favore della PA o di altri soggetti assimilati.
L’art. 17-ter del DPR 633/1972 stabilisce che, per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere versata all’Erario non dal prestatore, bensì dall’amministrazione stessa.
Si tratta di una deroga al principio generale, in base al quale è il cedente (o prestatore) ad essere titolare del debito tributario, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del proprio cliente.
Nei casi previsti dall’art. 17-ter, invece, il prestatore deve emettere fattura, riportando la dicitura “scissione di pagamento” (o split payment): in tal caso, sarà l’amministrazione acquirente a versare l’IVA direttamente all’Erario.
Il meccanismo sopra richiamato, però, generava situazioni talvolta critiche: si pensi al caso del professionista che, oltre a non ricevere l’IVA, era soggetto a ritenuta d’acconto.
Per una fattura da 100 euro più IVA al 22%, con ritenuta d’acconto di 20 euro, il prestatore si trovava ad incassare non 122 euro (il valore della prestazione), bensì solo 80, generando situazioni di cronico credito IVA (a fronte di una riduzione di liquidità) per i soggetti che lavorano continuativamente con le pubbliche amministrazioni e aziende assimilate.
Ciò, però, a partire dal 14 luglio, non accadrà più: il Decreto Dignità ha infatti previsto che, per le fatture emesse nei confronti delle PA (o simili) da parte di prestatori di servizio i cui compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto, non si applica più la disciplina dello split payment. Pertanto, non sarà più necessaria alcuna indicazione in fattura e il pagamento dell’IVA resterà di competenza del prestatore.
Dalla prossima liquidazione IVA, a seconda della tipologia di clienti, il professionista dovrà versare l’imposta con riferimento al momento dell’emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente.
Nel caso di prestazioni rese a pubbliche amministrazioni, il professionista può rinviare il versamento dell’imposta al momento in cui il committente pagherà la fattura, riportando sul documento la dicitura “fattura ad IVA differita” (art. 6, comma 5 del DPR 633/1972).
Nelle altre ipotesi, l’imposta dovrà essere versata con riferimento alla data di emissione della fattura, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre. Cosicché, per evitare di anticipare il versamento di un’imposta non ancora incassata, il professionista, potrà emettere un avviso di parcella che tramuterà in fattura all’atto del pagamento (se ammesso dal committente); diversamente dovrà confidare affinché il pagamento del cliente pervenga tempestivamente.
Il regime reintrodotto dall’art. 12 del D.L. 87/2018 dovrebbe comunque essere apprezzato dai professionisti che, fin da subito, avevano evidenziato le criticità relative all’applicazione dello split payment.