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Tra le nuove attività produttive che si stanno sviluppando nel settore dell’agricoltura, quella di produzione di energia rappresenta un filone sempre più redditizio ed interessante per gli agricoltori.
Fotovoltaico e biogas rappresentano le modalità classiche e più diffuse, ma in questi ultimi mesi stanno prendendo sempre più piede nuove attività. Tra queste, vanno sicuramente ricordate le attività di produzione di biometano e biocarburanti.
Si tratta di un settore in rapida ascesa, il quale riceverà una ulteriore spinta dai cospicui investimenti in arrivo dalla UE: per il quadriennio 2018-2022 è previsto lo stanziamento di risorse pari a 4,7 miliardi di euro.
Il biometano è un combustibile prodotto dalla lavorazione del biogas, attraverso un’opportuna serie di specifici trattamenti chimici e fisici, il quale deve rispettare i requisiti qualitativi previsti dall’Autorità per l’energia elettrica.
La produzione del biometano è regolata da un’apposita disciplina, introdotta nell’ordinamento italiano dal decreto interministeriale del 2 marzo 2018.
La produzione di questo nuovo biocarburante è incentivata tramite l’emissione di appositi certificati (CIC) del valore di 375 euro l’uno, riconosciuti dal GSE.
Inoltre, il biometano prodotto viene poi acquistato ad un prezzo pari a quello medio ponderato calcolato sulla base delle quantità registrate sul mercato dal Gestore dei mercati energetici.
Un altro aspetto fondamentale di cui tenere conto è che il reddito derivante dalle cessioni di biometano non è soggetto né a imposte dirette né ad IRAP se l’attività svolta dall’agricoltore rientra nel reddito agrario.
Va evidenziato che il biometano, in quanto carburante, non è soggetto al limite previsto dall’art. 1, comma 423 della L. 266/2005. Questa disposizione prevede infatti che una quota del reddito generato dalla produzione di energia rientra nel reddito di impresa ed è pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva, relativi alla cessione di energia elettrica escludendo la franchigia (2.400.000 kw) e la tariffa incentivante.
Visto che tale limitazione è prevista esclusivamente per la cessione di energia ed il biometano è un carburante, l’unico principio di cui l’agricoltore deve tenere conto, al fine di ricondurre i relativi redditi all’interno del reddito agrario, è che il biogas sia prodotto utilizzando biomasse o vegetali ottenuti prevalentemente dalla propria azienda agricola.
Concludendo, ricordiamo che la tassazione su base catastale rappresenta il regime naturale per le imprese agricole individuali e per le società semplici; per tutte le altre forme societarie (SNC, SAS e SRL) è possibile determinare la tassazione in base al reddito agrario solo a seguito dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093 della L. 296/2006.