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pacchetto-ortofloro-plus NASPI agricola e lavoro autonomo: il limite è 4.800 euro l’anno

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. venerdì 21 settembre, l’inps ha pubblicato il messaggio n. 3460/2018, con cui ha fornito alcune interessanti precisazioni sul tema della cumulabilità dell’indennità di disoccupazione, la cosiddetta naspi(introdotta dal d. lgs. n. 22/2015) con il reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura. la disciplina generale. l’art. 10 del richiamato d. lgs. n. 22/2015 stabilisce la sostanziale compatibilità dell’autonomo svolgimento dell’attività agricola con la percezione dell’indennità di disoccupazione (spettante ai lavoratori che hanno perso involontariamente l’occupazione), purché i proventi dell’attività lavorativa producano un reddito maggiore o uguale all’imposta lorda o alle detrazioni spettanti in base a quanto previsto dall’art. 13 del tuir. le richiamate norme prevedono che il lavoratore interessato debba dare informazione della propria attività di lavoro autonomo all’inps, almeno entro un mese dall’inizio della stessa, dichiarando il reddito annuo che stima di poter ottenere. una volta presentata tale comunicazione, la naspi spettante al lavoratore sarà ridotta fino ad un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportando tale riduzione anche al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’agevolazione o, se precedente, la fine dell’anno. un secondo ricalcolo della riduzione viene poi fatto successivamente, quando viene presentata la dichiarazione dei redditi. laddove il lavoratore non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione, il percettore dovrà regolarizzare la sua situazione tramite la presentazione all’inps di un’autodichiarazione attestante il reddito ricavato dall’attività autonoma (o come impresa individuale). tale dichiarazione deve essere resa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. se l’autodichiarazione non viene presentata, il lavoratore sarà obbligato a restituire gli importi percepiti a titolo di naspi a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. le novità contenute nel nuovo messaggio inps. con il messaggio n. 3460/2018, l’inps ha fornito alcune interessanti precisazioni circa le modalità di definizione degli importi ai fini della cumulabilità della naspi nell’ambito dell’agricoltura. in particolare, l’istituto ha ribadito che il limite citato dal richiamato art. 13 del tuir, con riferimento al lavoro autonomo agricolo, è quello previsto dalla circolare n. 194/2015 che fissa tale tetto in 4.800 euro annui. tuttavia, evidenzia la circolare, gli imprenditori agricoli individuali determinano generalmente il proprio reddito su base catastale, in base a quanto previsto dall’art. 32 del tuir. pertanto, sulla base di tali argomenti, l’inps ha precisato che il reddito derivante da attività agricola autonoma può essere sempre cumulato con la naspi fino al limite annuo di 4.800 euro, limite che va sempre conteggiato in base al reddito agrario dei terreni condotti dall’imprenditore agricolo, salvo che questi abbia optato per la determinazione dei redditi a costi/ricavi o abbia superato i limiti previsti dalla disciplina. ©riproduzione riservata
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