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In caso di incidente occorso ad un lavoratore addetto a nuova mansione, la formazione specifica disposta dal datore di lavoro non è sufficiente a dimostrare l’adozione delle misure idonee a limitare i rischi di infortunio.
Questo è quanto ha confermato la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 50000 del 6 novembre 2018.
Una società per azioni dedita all’attività di lavorazioni meccaniche ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione la delega specifica per la sicurezza e igiene sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni e degli incendi.
L’azienda aveva predisposto una squadra di lavoratori (tra i quali vi era incluso il dipendente infortunato) opportunamente formata sui temi generali della prevenzione e sui rischi connessi alla sicurezza, oltre a nominare il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Nei mesi precedenti l’infortunio erano state effettuate prove per individuare ogni possibile rischio e, conseguentemente, poter adottare misure di prevenzione idonee per la nuova lavorazione da avviare.
Il giorno stesso dell’infortunio era stata effettuata un’esercitazione “a freddo” (una simulazione), volta al collaudo delle procedure operative e di sicurezza.
Nonostante tutto, uno dei dipendenti che per la prima volta effettuava la nuova lavorazione, si procurava un grave infortunio.
Le suddette misure di formazione e prevenzione sono state ritenute insufficienti. Le valutazioni vertono sul principio secondo il quale in capo al datore di lavoro vi è l’obbligo (generico) di disporre tutte le misure necessarie a prevenire eventuali rischi. Ciò però non significa che l’ambiente lavorativo debba o possa ritenersi a “rischio zero”, in quanto vi possono essere circostanze impensabili e imprevedibili che non possono essere valutate dal datore di lavoro.
L’obbligo in capo al datore di lavoro è tuttavia di predisporre le misure che, nel caso concreto e rispetto alla specifica lavorazione, risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell’attività posta in essere. Pertanto, il datore di lavoro “ha l’obbligo non solo di disporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perché garante dell’incolumità di questi ultimi (ex plurimis, Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, Sez.4, n. 20595 del 12/04/2005), obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro”.
Per tali ragioni la Cassazione ha confermato il giudizio della Corte d’Appello che ha ritenuto responsabile il datore di lavoro per culpa vigilando, ovvero di non aver provveduto a far adeguatamente assistere il lavoratore che, per la prima volta, eseguiva effettivamente tale mansione, al fine di verificare l’adozione delle misure di protezione previste e valutarne l’effettiva idoneità.
A nulla rileva nemmeno il fatto che tutti i lavoratori erano posti sotto la vigilanza di un tecnico qualificato, dal momento che lo stesso non era presente al momento della lavorazione, sebbene la tipologia dell’operazione e “l’inesperienza del dipendente, richiedesse un controllo accentuato”.
La Corte, rispondendo ad un’altra osservazione posta dal ricorrente in merito al fatto che il dipendente avrebbe con il proprio comportamento disatteso le istruzioni fornite, omettendo l’utilizzo di un ausilio che avrebbe potuto evitare o limitare il rischio, ha ricordato che il comportamento del lavoratore può rilevare al fine di limitare la responsabilità del datore di lavoro qualora risulti:
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Tra le valutazioni che il datore di lavoro deve effettuare ai fini della prevenzione degli infortuni, vi sono anche i comportamenti negligenti ed imprudenti dei lavoratori.
Il principio espresso dai giudici di legittimità deve essere tenuto in particolare considerazione per le attività che assumono occasionalmente personale, come ad esempio in agricoltura. Pertanto, il datore di lavoro, oltre a fornire la dovuta formazione ed informazione generale al dipendente, deve preoccuparsi di formarlo e assisterlo all’avvio delle mansioni affidate, vigilando sul lavoratore fino a quando questi non abbia acquisito la necessaria esperienza in funzione del livello di rischio della mansione assegnata.