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L’incentivo previsto dalla Legge 205/2017 per sostenere l’occupazione stabile nel Mezzogiorno è stato confermato anche per gli anni 2019 e 2020.
L’articolo 1, comma 247 della L. 145/2018, infatti, mette a disposizione della misura 500 milioni di euro per ciascuna delle suddette annualità.
Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati che procedono all’assunzione di lavoratori in determinate regioni del sud Italia considerate meno sviluppate. In particolare, le assunzioni agevolabili sono circoscritte alla Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’agevolazione non è quindi collegata dalla residenza del lavoratore, bensì dal luogo di lavoro in cui è assunto, tanto che gli incentivi decadono in caso di spostamento del lavoratore in un territorio non ricadente tra quelli agevolabili.
Non sono peraltro previste differenziazioni in base al settore economico in cui opera il datore di lavoro, cosicché l’incentivo opera trasversalmente in tutti gli ambiti lavorativi, purché privati, in cui si assumano dipendenti senza che vi sia un obbligo in tal senso.
Secondo quanto precisato nella circolare INPS 49/2018, sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Invece, non possono avere accesso al beneficio:
Per consentire al datore di lavoro lo sgravio contributivo, i lavoratori assunti dovranno avere i seguenti requisiti:
Ai fini dello status di disoccupato occorre fare riferimento ai soggetti senza lavoro che abbiano provveduto a registrarsi presso il centro per l’impiego, comunicando la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Mentre, per definire i requisiti richiesti ai soggetti di età superiore a 35 anni, il concetto di “assenza di un rapporto regolarmente retribuito” esclude:
L’incentivo interviene sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo su base annua di 8.060 euro, riparametrato su base mensile per i rapporti attivi per una durata inferiore a 12 mesi. Pertanto, su base giornaliera l’incentivo interviene con un massimale pari a 21,66 euro.
Per i rapporti a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
La citata circolare INPS n. 49/2018 ha inoltre precisato che il godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. In tal caso, il termine ultimo per fruire dell’agevolazione era stato fissato con decreto direttoriale del 2 gennaio 2018 che ne aveva determinato il termine al 29 febbraio 2020.
Tale termine dovrà pertanto essere prossimamente ridefinito (si presume lo slittamento al 28/02/2022).
L’incentivo deve essere fruito nei limiti previsti per gli aiuti di stato fissati dal Regolamento (UE) 1407/2013 (il de minimis fissa il limite in 200 mila euro nel triennio). In alternativa, è possibile superare tali limiti a condizione che: