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pacchetto-ortofloro-plus La Legge di Bilancio proroga fino al 2020 gli incentivi per le assunzioni nel Me

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. l’incentivo previsto dalla legge 205/2017 per sostenere l’occupazione stabile nel mezzogiorno è stato confermato anche per gli anni 2019 e 2020. l’articolo 1, comma 247 della l. 145/2018, infatti, mette a disposizione della misura 500 milioni di euro per ciascuna delle suddette annualità. territori e soggetti ammessi. possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati che procedono all’assunzione di lavoratori in determinate regioni del sud italia considerate meno sviluppate. in particolare, le assunzioni agevolabili sono circoscritte alla basilicata, puglia, calabria, campania, sicilia, abruzzo, molise e sardegna. l’agevolazione non è quindi collegata dalla residenza del lavoratore, bensì dal luogo di lavoro in cui è assunto, tanto che gli incentivi decadono in caso di spostamento del lavoratore in un territorio non ricadente tra quelli agevolabili. non sono peraltro previste differenziazioni in base al settore economico in cui opera il datore di lavoro, cosicché l’incentivo opera trasversalmente in tutti gli ambiti lavorativi, purché privati, in cui si assumano dipendenti senza che vi sia un obbligo in tal senso. secondo quanto precisato nella circolare inps 49/2018, sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. invece, non possono avere accesso al beneficio:. le assunzioni con contratto di lavoro domestico o intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale;. i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. requisiti per i lavoratori. per consentire al datore di lavoro lo sgravio contributivo, i lavoratori assunti dovranno avere i seguenti requisiti:. essere persone disoccupate, che non abbiano già avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione;. avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni (non compiuti, quindi fino 34 anni e 364 giorni), oppure di età superiore a 35 anni e privi di un rapporto regolarmente retribuito da almeno sei mesi. ai fini dello status di disoccupato occorre fare riferimento ai soggetti senza lavoro che abbiano provveduto a registrarsi presso il centro per l’impiego, comunicando la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa. mentre, per definire i requisiti richiesti ai soggetti di età superiore a 35 anni, il concetto di “assenza di un rapporto regolarmente retribuito” esclude:. i soggetti che nei 6 mesi precedenti hanno svolto un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi. i soggetti che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi in reddito superiore al minimo personale escluso da imposizione (irpef). misura dell’incentivo. l’incentivo interviene sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’inail, per un importo massimo su base annua di 8.060 euro, riparametrato su base mensile per i rapporti attivi per una durata inferiore a 12 mesi. pertanto, su base giornaliera l’incentivo interviene con un massimale pari a 21,66 euro. per i rapporti a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. la citata circolare inps n. 49/2018 ha inoltre precisato che il godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. in tal caso, il termine ultimo per fruire dell’agevolazione era stato fissato con decreto direttoriale del 2 gennaio 2018 che ne aveva determinato il termine al 29 febbraio 2020. tale termine dovrà pertanto essere prossimamente ridefinito (si presume lo slittamento al 28/02/2022). l’incentivo deve essere fruito nei limiti previsti per gli aiuti di stato fissati dal regolamento (ue) 1407/2013 (il de minimis fissa il limite in 200 mila euro nel triennio). in alternativa, è possibile superare tali limiti a condizione che:. l’assunzione comporti un incremento occupazionale con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;. per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2017;. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell’economia e finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del regolamento (ue) n. 651/2014. ©riproduzione riservata
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